Anche i trattamenti di integrazione salariale a cavallo degli anni 2021-2022 sono soggetti al nuovo massimale unico di 1.222,51€. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1282/2022 nel quale, rivedendo le indicazioni fornite ad inizio anno con la Circolare n. 18/2022, spiega che il beneficio si può applicare indistintamente per tutti i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 ancorché la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa sia intervenuta entro il 31 dicembre 2021.
La Riforma
Nella Circolare n. 18, infatti, è stato precisato che - a seguito della legge n. 234/2021 - per le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa occorse dal 1° gennaio 2022 l'importo del trattamento di integrazione salariale è soggetto solo al massimale di retribuzione più alta e cioè 1.222,51€ al mese (per il 2022). La novità non avrebbe, invece, trovato applicazione rispetto alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Questi trattamenti, pertanto, avrebbero continuato ad essere sottoposti ai due massimali a seconda della fascia retributiva del lavoratore.
Massimale unico
All'esito di un confronto con il Ministero del Lavoro l'Inps spiega che, considerata la capienza delle risorse stanziate, è possibile estendere il beneficio anche ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), la cui sospensione/riduzione dell'attività sia iniziata nel corso del 2021 e poi proseguita nel 2022. Pertanto anche questi trattamenti, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, beneficiano del massimale unico di 1.222,51€ al mese (1.151,12€ considerando la ritenuta del 5,84%). La medesima modalità di calcolo è applicata anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
Fondo di integrazione salariale
Come noto con la riforma degli ammortizzatori sociali il FIS, dal 1° gennaio 2022, riconosce una unica prestazione denominata "Assegno di Integrazione Salariale" che copre sia le causali ordinarie che straordinarie (quest'ultima purché il datore abbia occupato mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, perché altrimenti sarebbe soggetto alla CIGS). La durata della prestazione è pari a:
- tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
L'Inps spiega, al riguardo, che anche per il FIS sono validi i criteri stabiliti per la CIGO. Cioè si considera usufruita una settimana allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Pertanto le aziende con settimane usufruite parzialmente dovranno conteggiare il numero di settimane effettivamente usufruite (somma dei singoli giorni diviso 5/6) ai fini del raggiungimento del limite delle 13/26 settimane sopra individuato.
Documenti: Messaggio Inps 1282/2022