Esame congiunto anche in via telematica sulle richieste di Cig ed obblighi di condizionalità anche per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati dal FIS e dai fondi di solidarietà bilaterali. Sono alcune delle novità introdotte dal dl n. 4/2022, il cd. Sostegni ter, illustrate dal Ministero del lavoro nella circolare n. 6/2022, pubblicata la scorsa settimana.
Nel documento, peraltro, il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla portata della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, già in parte illustrata nella Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.
Sostegni Ter
In primo luogo il documento spiega che le novità del Sostegni-ter sono entrate in vigore il 27 gennaio 2022; pertanto, si riferiscono operativamente ai trattamenti di cassa integrazione relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell'attività decorrenti da tale data.
Pagamento diretto
Sono introdotti nuovi obblighi in capo al datore di lavoro autorizzato dall’INPS al pagamento diretto: a pena di decadenza, questi deve inviare all’Istituto tutti i dati per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione.
In alternativa – e questa è la novità inserita dal decreto sostegni ter – se il periodo è successivo all’autorizzazione, l’invio della documentazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” di autorizzazione stessa. In mancanza, la CIGS e gli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro. Il tutto, dall’istanza all’emissione del decreto autorizzativo, si svolge in via telematica tramite l’applicativo CIGS-online.
Esame congiunto anche per via telematica
Confermato l’obbligo, in capo all’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, di avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto). La novità del Decreto Sostegni sta nella possibilità di espletare la procedura “anche in via telematica“, quindi anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche. A riguardo, si ricorda che per le richieste al FIS sono previste, per la fase di consultazione sindacale, regole eccezionali e più “morbide” fino al 31 marzo 2022 (si veda qui per dettagli).
Riorganizzazione aziendale per “processi di transizione”
La causale di riorganizzazione prevista per la CIGS è stata estesa anche alla realizzazione di processi di transizione. Si tratta di interventi per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva tramite azioni di efficientamento digitale, tecnologico, ecologico ed energetico (incluse anche fusioni e acquisizioni). La disciplina di regolamentazione è stata rinnovata alla luce delle novità introdotte dal recente D.M n. 33/2022 .
Accordo di transizione occupazionale
Dal Ministero arrivano anche precisazioni in merito alla nuova CIGS accordata a fronte di interventi volti a sostenere le transizioni occupazionali all’esito di un intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale (articolo 22 ter del d.lgs. 148/2015) per i soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e per un periodo massimo di 12 mesi. Il Dicastero chiarisce, innanzitutto, che la misura integrativa è riconosciuta al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero (individuati dopo aver espletato la procedura ex art. 24 del d.lgs. n. 148/2015) e quindi destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento restino, comunque, non riassorbibili.
Il trattamento aggiuntivo, spiega il Ministero, può essere accordato anche senza soluzione di continuità rispetto all’esaurimento del precedente intervento di CIGS con causale di riorganizzazione o crisi aziendale. Quindi la copertura è possibile anche quando l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività.
Attenzione. Resta fermo che, trattandosi di intervento “successivo” l’azienda richiedente non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito (deve quindi aver prima esaurito tutte le prestazioni di CIGS con causali ex articolo 21 comma 1, lett. a) e b)).
Il Ministero precisa, inoltre, che il trattamento può essere concesso, in via eccezionale e senza soluzione di continuità, anche alle imprese che abbiano beneficiato della CIGS per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del dl n. 109/2018 ove l’impresi provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non ancora risolto con tale intervento di CIGS.
Si ricorda che i lavoratori interessati dall’intervento in parola accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (“GOL”).
Imprese di rilevante interesse strategico
Come noto la legge di bilancio 2022 ha prorogato per il triennio 2022-2024 la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente (art 22-bis del dlgs n. 148/2015). In tale sede, tuttavia, era stato precisato che nel 2022 la proroga dell’intervento avrebbe potuto riguardare solo la causale contratto di solidarietà. Il Sostegni Ter elimina tale vincolo ripristinando, pertanto, la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria previsto dal citato articolo 22-bis per le imprese di rilevante interesse strategico anche per le diverse causali ivi previste, di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà.
Condizionalità e riqualificazione professionale
Il Sostegni ter amplia anche il c.d. meccanismo della condizionalità introdotto dalla Manovra 2022 (articolo 25 ter del d.lgs. n. 148/2015). In pratica dal 2022 i lavoratori beneficiari di cassa integrazione straordinaria sono tenuti a partecipare «a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali». Il Sostegni-ter, precisa il ministero, ha esteso l'applicazione della condizionalità anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti straordinari erogati dai fondi bilaterali, dal Fis Inps e dal fondo territoriale delle province di Trento e Bolzano.
Si ricorda che la mancata e ingiustificata partecipazione a tali iniziative comporta l'irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di cassa integrazione in misura percentuale crescente fino alla decadenza, secondo modalità che devono essere definite con decreto del ministero del lavoro. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionali saranno definitive con apposito DM ancora in corso di perfezionamento.
Documenti: Circolare MdL n. 6/2022