Stop alla tutela della quarantena per sospetto contagio dal COVID-19 dal 1° gennaio 2021. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 2842/2021 pubblicato oggi in cui spiega che il legislatore non ha stanziato ulteriori risorse per l'anno corrente. Per i lavoratori fragili, invece, la tutela sarà riconosciuta sino al 30 giugno 2021 in virtu' degli stanziamenti aggiuntivi previsti con il decreto sostegni.
Tutela della Quarantena
Come noto l'articolo 1, co. 26 del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2021 per i lavoratori dipendenti del settore privato equipara alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La norma pur non avendo una durata temporale è soggetta ad un vincolo di bilancio che per l'anno 2020 è stato fissato dal legislatore in misura pari a 663,1 milioni di euro; per il 2021, invece, non sono stati stanziati ulteriori fondi. L'Inps, pertanto, spiega che salvo eventuali interventi normativi, non potrà riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi quarantena relativi all’anno in corso (2021).
Lavoratori fragili
Per i lavoratori “fragili” il periodo di quarantena è indennizzabile sino al 30 giugno 2021 atteso che il dl n. 41/2021 ha stanziato ulteriori risorse per il 2021 (282,1 milioni di euro) per equiparare al ricovero ospedaliero i periodi di assenza dal lavoro prescritti da autorità sanitarie o anche dal medico di assistenza primaria. Appartengono alla categoria dei fragili i lavoratori in una delle seguenti condizioni: a) riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Contagio da COVID
Resta, invece, sempre indennizzabile come malattia il contagio da COVID-19. Nulla cambia anche per i lavoratori del settore pubblico nei confronti dei quali sia la malattia che la quarantena da COVID-19 continua ad essere equiparata al ricovero ospedaliero (art. 87 dl n. 18/2020).
Documenti: Messaggio Inps 2842/2021