Originariamente la sospensione era stata riconosciuta - ai sensi dell'articolo 3, co. 5 della legge 68/1999 - in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 223/1991), delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva (ex art. 1 del decreto legge 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863/1984) nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità (ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991).
Con la Riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015) la sospensione riguarda le imprese in CIGS, vale a dire per le causali di riorganizzazione aziendale, di crisi aziendale (ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) o di contratto di solidarietà (art. 21 del D.Lgs. 148 del 2015).
Altre fattispecie
Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la sospensione anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge anche se non espressamente previste nel predetto articolo 3, co. 5 della legge 68/1999. Si tratta delle imprese che fanno ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996; delle imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; delle imprese che fanno ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012); di ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993 (risposta ad interpello n. 10/2012); delle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22 del 24 settembre 2014); delle imprese che fanno ricorso ad interventi di CIGO ove le condizioni economiche impediscano il rispetto dell'obbligo (Circ. Lav. n. 2/2010)
Cassa Covid
Il Ministero spiega che il predetto orientamento impone che la sospensione debba essere riconosciuta anche a tutte le imprese che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale con causale Covid-19 (CIGO, CIGD o ASO) non potendosi giustificare una disparità di trattamento tra imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.
Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID - 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, verrà ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid - 19.
Documenti: Circolare Min. Lavoro n. 19/2020