Il quadro di riferimento
L’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto dal 1° gennaio 2019 una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo prevedendo che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto.
Destinatari
L'Inail spiega che dalla formulazione della norma, che distingue chiaramente la figura del datore di lavoro da quella del lavoratore si evince che beneficiari della misura sono i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze soggetti che, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, svolgono un'attività lavorativa. Pertanto, i lavoratori autonomi, anche se ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento in quanto assicurati all'Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione.
Le retribuzioni rimborsabili
Il rimborso, spiega l'Inail riguarda esclusivamente i progetti per la conservazione del posto di lavoro, mentre non è applicabile per la nuova occupazione di disabile inoccupato. Le retribuzioni rimborsabili sono solo quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, a partire dalla data di manifestazione della volontà, del datore di lavoro e del lavoratore, di attivare il progetto fino alla sua realizzazione e, comunque, per massimo un anno.
A tal riguardo se il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato è stato elaborato dall’équipe multidisciplinare la data di manifestazione di volontà coincide con quella della formale acquisizione della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a collaborare con l’Istituto nell’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo. Pertanto il datore beneficia del rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte per il lasso di tempo occorrente per l’elaborazione del progetto da parte dell'equipe multidisciplinare.
Se, invece, il progetto è elaborato dal datore di lavoro la data di manifestazione di volontà coincide, di regola, con quella di presentazione del progetto - sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore - all’Inail. Tuttavia se il datore di lavoro comunica all'Inail, d'intesa con il lavoratore, circa la volontà di procedere alla realizzazione degli interventi di reinserimento prima della presentazione del progetto l'Inail riconoscerà il rimborso del 60% della retribuzione anche per il periodo temporale necessario per la realizzazione del progetto di intervento.
La procedura
Al fine di ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all'Inail le buste paga relative ai mesi oggetti del rimborso stesso, che servono come attestazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Ricevuta la documentazione, l'Inail adotta uno specifico provvedimento con cui calcola la spesa che, di norma, è pari al 60% della sommatoria degli importi calcolati:
a) per il periodo compreso tra la data di manifestazione della volontà e la data di adozione del provvedimento d'impegno di spesa (cioè gli arretrati), sulla base delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro;
b) per il periodo tra la data di adozione del provvedimento d'impegno di spesa e quella di realizzazione degli interventi, sulla base di un calcolo sulla media delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti sempre dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.
Con lo stesso provvedimento di spesa l'Inail dispone il primo rimborso, mentre i successivi sono disposti con cadenza mensile e separati mandati di pagamento (la circolare ha in allegato i modelli per la presentazione della documentazione all'Inail).