Originariamente il DL 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la concessione straordinaria di 12 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente concessi dalla legge 104/1992 (3 giorni al mese). L'articolo 73 del Dl 34/2020 (Dl "Rilancio") ha rinnovato la misura anche per i mesi di maggio e giugno per un totale potenzialmente fruibile di 36 giorni (3 giorni per marzo, aprile, maggio e giugno; 12 giorni aggiuntivi per marzo ed aprile ed altri 12 giorni per maggio e giugno).
I permessi aggiuntivi possono essere fruiti anche in via continuativa in un solo mese fermo restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Così, ad esempio, il richiedente li può fruire interamente a maggio (15 giorni ed altri 3 giorni a giugno). Non si possono, invece, consumare a maggio e giugno i 12 giorni riconosciuti ad aprile e maggio con il DL 18/2020 e non utilizzati. Il richiedente li può fruire anche frazionandoli in ore al pari di quanto previsto per i tre giorni di permesso mensile.
Beneficiari
Le categorie beneficiarie sono le medesime previste per i 3 giorni di permesso mensile ordinario. Il diritto spetta ai lavoratori riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ovvero, in generale, ai loro coniugi o parenti e affini entro il secondo grado. Nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il permesso retribuito è attribuito ai parenti ed affini entro il terzo grado.
Di regola il permesso può essere attribuito ad un solo lavoratore per l'assistenza della medesima persona. Nel caso ci siano più soggetti portatori di handicap assistiti dalla stessa persona l'articolo 33, co. 3 della legge 102/1992 riconosce il diritto di usufruire dei permessi per più persone portatrici di handicap grave, a condizione che, per le persone diverse dalla prima, si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona diversamente abile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).