I chiarimenti riguardano le tutele stabilite dall'articolo 26, co. 2 del Dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020. La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, previsto fino al 31 luglio 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sia equiparato al ricovero ospedaliero. Il beneficio riguarda i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni: 1) soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 2) soggetti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104 (tale condizione, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti, come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).
Ebbene per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante; nelle note di diagnosi il medico dovrà indicare dettagliatamente la situazione clinica del paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali. La trasmissione telematica del certificato di malattia, in tal caso, può pervenire all'Inps entro l'anno di prescrizione della prestazione. Si rammenta che la degenza ospedaliera comporta l'applicazione di una decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia qualora non vi siano familiari a carico.
Le novità del Dl Agosto
Il comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato il succitato impianto normativo. In particolare è stata prevista una proroga del termine dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe) per la fruizione della suddetta tutela previdenziale (che, pertanto, spiega l'Inps copre i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo ed il 15 ottobre 2020); è stato eliminato il riferimento al verbale di riconoscimento della disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Pertanto, per accedere alla tutela previdenziale, è sufficiente che il lavoratore produca la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine è previsto dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Documenti: Messaggio Inps 4157/2020