Come già precisato nel messaggio Inps numero 1166/2018, il dies a quo da cui decorre il termine per la presentazione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche), è pari ad un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. Lo spirare di questo termine conduce all'estinzione del diritto alle prestazioni, senza che tale effetto possa essere impedito neanche su accordo delle parti (in quanto è un istituto di diritto pubblico). I lavoratori che non rispettano questo termine, pertanto, perdono inderogabilmente la possibilità di ottenere in via giudiziale il riconoscimento della prestazione di disoccupazione e/o gli ANF con riferimento alla domanda presentata e rigettata o mai evasa.
La decorrenza del dies a quo
Appare dunque importante comprendere da quando decorre l'anno di cui al predetto articolo 47 per la presentazione del ricorso in Tribunale. Il termine iniziale è individuato, in sintesi dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato, nel caso di presentazione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del diniego e decisione entro i successivi 90 giorni.
Se il Comitato non decide nei 90 giorni sul ricorso tempestivo, il termine decorre dal 90° giorno previsto per la decisione. Quando invece non siano rispettate le formalità procedimentali (assenza di risposta da parte dell'INPS sulla domanda; assenza di ricorso amministrativo o ricorso amministrativo non tempestivo; decisione sul ricorso amministrativo assente o tardiva), occorre individuare il termine iniziale nella domanda amministrativa e calcolare da essa i termini massimi di durata del procedimento (300 giorni: sul computo cfr. Cass. sez. Unite n. 12178/2009). La tabella sottostante riepiloga le predette ipotesi.
Il termine massimo è inderogabile e non può essere sospeso, ma solo impedito dalla proposizione dell'azione giudiziaria. Nel caso di pagamento parziale della prestazione il termine decadenziale di un anno decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della prestazione, senza che abbiano rilievo eventuali ricorsi amministrativi sul provvedimento di parziale diniego.
Domande multiple
Di regola, inoltre, con la disoccupazione agricola viene richiesta anche la concessione degli ANF. A tale riguardo l'Inps spiega che ciascuna delle due domande costituisce istanza a sé stante, ognuna derivante da un diritto autonomo: ciascuna delle due richieste (DS e ANF) soggiace singolarmente ai termini di decadenza sopra specificati. La decadenza interviene anche in presenza di una liquidazione "parziale" di una delle due prestazioni richieste. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la domanda sia stata accolta per entrambe le prestazioni (DS e ANF) ma l’assegno per il nucleo familiare è stato liquidato in misura inferiore per incompletezza o inesattezza delle informazioni fornite al momento della domanda. In tal caso, le condizioni per la corretta liquidazione della prestazione sussistono già al momento della definizione della domanda e, pertanto, il diritto alla differenza di importo soggiace alla decadenza di un anno dall’emissione del provvedimento di liquidazione, ovvero, in assenza di questo, dal pagamento della prestazione.
Eventi Sopravvenuti
Fanno eccezione alle regole appena esposte gli eventi sopravvenuti successivamente alla prima liquidazione che possono consentire agli interessati di ottenere un nuovo calcolo della prestazione. In questi casi vale il regime della prescrizione, il cui termine in generale per le prestazioni è quinquennale, a partire dal 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (convertito in legge n. 111 del 2011), secondo quanto disposto dall'art.47 bis del D.P.R. n.639 del 1970 inserito dall'art. 38 co.1 lett. d) del citato decreto legge. Così, ad esempio, se la prestazione (DS o ANF) è stata riconosciuta l'interessato può provocarne il ricalcolo nei limiti della prescrizione quinquennale che decorre dal verificarsi del fatto sopravvenuto che ha generato un diritto di credito per l'interessato. Si pensi, ad esempio, al riconoscimento a favore dell’assicurato di differenze retributive stabilite da contratto collettivo intervenuto a posteriori che vanno ad incidere sulla misura di tali prestazioni.
Se la prestazione, invece, è stata respinta (ovvero si è determinato il silenzio rigetto) e non sia stata proposta azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto nei termini legislativamente previsti, la prestazione oggetto della domanda non potrà essere più riconosciuta poiché la decadenza ha determinato l’estinzione del diritto alla prestazione.
Documenti: Messaggio inps 1166/2018; Messaggio inps 3387/2019