Imprese strategiche, arriva la Cig per l'indotto

Mercoledì, 08 Maggio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alla misura contenuta nel dl n. 4/2024. Nel 2024 sino a dieci settimane di trattamento aggiuntivo rispetto alla CIGS ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale

Disco verde dell’Inps al nuovo ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori delle aziende dell'indotto di imprese strategiche. Per dieci settimane, infatti, l'Istituto potrà riconoscere, nel corso dell'anno 2024, il nuovo sostegno al reddito, pari alla cassa integrazione straordinaria, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 62/2024. Inoltre, a favore delle medesime imprese, la CIGS già autorizzata ai sensi della legge n. 213/2023 potrà essere fruita nel 2024 senza soluzione di continuità.

I chiarimenti fanno seguito all’entrata in vigore del decreto legge n. 4/2024 convertito con legge n. 28/2024 con il quale il legislatore ha introdotto misure di sostegno al reddito a favore dei dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di «interesse strategico nazionale».

CIGS senza soluzione di continuità

La prima, rubricata all’articolo 3 del citato decreto legge, prevede che nelle ipotesi in cui per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa, i trattamenti di CIGS già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, co. 175 e 176 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) possano proseguire nel 2024 senza soluzione di continuità.

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha previsto la possibilità che, nell’anno 2024, le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, possono ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale originariamente previsto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di ulteriori 12 mesi per causale riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e di 6 mesi in caso di crisi aziendale. La proroga del trattamento, concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali, può essere riconosciuta nel limite massimo di spesa di 63.300.000 euro.

Il citato articolo 3 del dl n. 4/2024, spiega l’Inps, non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto la continuazione dei trattamenti di CIGS è disposta ai sensi dei commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 a valere sulle risorse ivi stanziate. La norma ha, infatti, lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge di bilancio 2024 non si interrompa ma prosegua senza soluzione di continuità.

Lavoratori addetti alla manutenzione

Per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché per quelli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali il comma 2 del predetto articolo 3 del dl n. 4/2024 introduce, tuttavia, una specifica condizione di accesso alla CIGS in parola non prevista originariamente nella legge n. 213/2023

Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, viene, infatti, previsto che - in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale in atto nelle imprese - i lavoratori di cui trattasi possano essere interessati, a rotazione e previa consultazione sindacale, dai processi di riduzione oraria o di sospensione dell’attività lavorativa solamente laddove non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale o in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Cig per l’indotto

La seconda misura, contenuta nell'articolo 4 del citato dl n. 4/2024, consiste nell’introduzione di un nuovo ammortizzatore sociale, comprensivo di contribuzione figurativa, rivolto a tutti i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che, congiuntamente: a) appartengono al settore privato; b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale; c) sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte delle imprese committenti. Inoltre, è necessaria una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività del datore di lavoro richiedente l'integrazione salariale e la situazione di crisi dell'impresa committente, relazione rinvenibile nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente (almeno il 70% del fatturato nel biennio). Per l’accesso è necessario che i lavoratori posseggano, presso l’unità produttiva presso la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità minima di lavoro effettivo di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda.

L’ammortizzatore, spiega l’Inps, è incompatibile con qualsiasi trattamento di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. L’incompatibilità comporta che non può essere concesso per i medesimi periodi con i trattamenti di integrazione salariale di cui al dlgs n. 148/2015 (CIG, assegno di integrazione salariale eccetera). La misura, inoltre, non è condizionata al rispetto dei tradizionali obblighi in materia di cassa integrazione tra cui, l’accordo e la consultazione sindacale (resta fermo l’invio dell’informativa indicante le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, il numero di lavoratori coinvolti e la durata dell’intervento), il rispetto dei termini procedimentali ed il versamento del contributo addizionale.

Misura e durata

L'importo del nuovo ammortizzatore è pari a quello delle integrazioni salariali. Pertanto, ammonta all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, entro il limite dell'orario contrattuale, fino all'importo massimo di 1.392,89 euro. Riguardo alla durata della nuova misura di sostegno, la normativa prevede che possa essere concessa per un massimo di sei settimane, prorogabile fino a dieci, da utilizzare, anche in modo frazionato per periodi compresi tra la data successiva a quella di sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’accordo quadro previsto dal comma 3 dell’articolo 2-quinquies del decreto–legge n. 4/2024 e il 31 dicembre 2024.

Pagamento

La misura, conclude l’Inps, è erogata ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, direttamente dai datori di lavoro, i quali provvedono, quindi, a porre a conguaglio gli importi anticipati nella denuncia UniEmens mensile, nel rispetto dei termini decadenziali semestrali stabiliti dal dlgs n. 148/2015

In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie in cui vertono.

Documenti: Circolare Inps 62/2024

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