Prorogate parzialmente le tutele per i cd. lavoratori fragili. Sino al 31 ottobre 2021 (non più sino al 30 giugno) resta confermata la regola secondo la quale la prestazione lavorativa viene svolta di norma in modalità agile. Lo prevede, tra l'altro, l'articolo 9 del dl n. 105/2021 in vigore dallo scorso 23 luglio 2021.
Smart Working
La disposizione da ultimo richiamata ha stabilito l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della norma secondo cui, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cd. fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa viene effettuata in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. La medesima tutela, come noto, ha trovato applicazione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e poi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La proroga vale anche per il periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2021 e ed il 23 luglio 2021 di entrata in vigore del dl n. 105/2021 (effetto retroattivo).
Si rammenta che sono considerati "fragili" i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni: a) riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
Periodi di assenza
Va segnalato che non è stata prorogata, per gli stessi lavoratori dipendenti, un’altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equiparava al ricovero ospedaliero i periodi di assenza dal lavoro se prescritti da autorità sanitarie o anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, mediante apposita certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità. Tali assenze, peraltro, non rilevavano nemmeno al periodo di comporto.
Sorveglianza sanitaria
Il dl n. 105/2021 dispone altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine (già prorogato al 31 luglio), in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.