La Circolare numero 49/2018 regola, in particolare, l’incentivo 'Occupazione Mezzogiorno' L'incentivo si rivolge ai lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età o con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La sede di lavoro deve essere in una di queste otto regioni: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La Circolare numero 48/2018 riguarda, invece, l’incentivo “Occupazione Neet”, per gli iscritti al programma Garanzia Giovani, ed interessa i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati tra i 16 ed i 29 anni sull'intero territorio nazionale.
La misura delle Agevolazioni
Entrambe le agevolazioni consistono nell'esonero per un massimo di 12 mesi dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. L'attivazione delle agevolazioni è subordinata all'attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2018 - anche a scopo di somministrazione o part-time - nonché ad un rapporto di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018). Le due agevolazioni sono a disposizione di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (come ad esempio studi professionali, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti morali eccetera).
Il cumulo con l'incentivo strutturale
Entrambi gli incentivi sono cumulabili con l'incentivo strutturale per l'occupazione giovanile introdotto dall'articolo 1, co. 100 della legge 205/2017 (qui i dettagli). Come noto l’agevolazione prevista dalla predetta disposizione normativa consiste in un esonero triennale dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro che cumuleranno tale agevolazione con il bonus sud o il bonus garanzia giovani potranno così fruire dello sgravio totale dei contributi per i primi dodici mesi dall'assunzione (a condizione che sia intervenuta nel 2018) e del 50% per i restanti due anni. Ovviamente il cumulo sarà possibile solo se i lavoratori rispetteranno entrambe le condizioni per l'ammissione ai due ordini di sgravi contributivi.
Documenti: Il Decreto che proroga l'incentivo per i neet nel 2018; Il Decreto che proroga l'incentivo Bonus Sud nel 2018. La Circolare Inps 49/2018; Circolare Inps 48/2018