Tale regola generale subisce tuttavia un'eccezione, oltre che nelle ipotesi in cui le dimissioni o la risoluzione del rapporto siano avvenute per giusta causa, ove la risoluzione consensuale sia avvenuta all'interno di una procedura di conciliazione prevista dall'articolo 7 della legge 604/1966 come modificato dall'articolo 1 della legge 92/2012. Come noto, qualora un datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di 15 dipendenti decide di procedere ad uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a darne una preventiva comunicazione alla DTL ed al lavoratore che si intende licenziare con indicazione delle ragioni del licenziamento. Ricevuta la comunicazione la DTL deve convocare le parti e tentare una conciliazione della questione. Ove tale procedura si concluda con una conciliazione tra le parti che prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il prestatore avrà diritto, anche se non disoccupato involontariamente, alla naspi.
Oltre a questa fattispecie bisogna ricordare che il Ministero del Lavoro ha precisato che la prestazione contro la disoccupazione spetta anche nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo numero 23 del 2015. Con questo articolo il legislatore ha, infatti, stabilito che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello 13/2015 ha, infatti, chiarito che l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
In coerenza con quanto già stabilito con l'Aspi, con il medesimo interpello il Ministero del Lavoro ha riconosciuto l'indennità anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.