I lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time verticale avranno 120 giorni di tempo per presentare istanza di riesame in caso di mancato riconoscimento del bonus di 550€ contro il «caro energia». Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1379/2023 pubblicato ieri in cui spiega di aver concluso la prima fase di gestione centralizzata delle istanze. Allegato al messaggio sono contenute le principali motivazioni al rigetto con l’eventuale documentazione da produrre per consentire il riesame delle istanze.
Caro bollette
I chiarimenti riguardano l'indennità «una tantum» (istituita dall’articolo 2-bis del dl n. 50/2022, cd. «decreto Aiuti») nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. La misura dell’indennità è pari a 550€ e per la presentazione delle domande c’era tempo sino al 30 novembre 2022. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 115/2022.
In tale sede è stato precisato che il beneficio non spetta se l’interessato, al momento della domanda, è titolare di Naspi, di un trattamento pensionistico «diretto» o di un altro rapporto di lavoro dipendente non part-time.
Riesame entro 120 giorni
Ora spiega che avendo concluso la prima gestione delle domande pervenute in caso di respingimento per mancato superamento dei controlli gli interessati possono presentare istanza di riesame. Come per le indennità Covid-19, infatti, avverso il diniego al cittadino è preclusa la possibilità di presentare ricorso amministrativo ma solo quello giudiziario. L'Inps fissa a 120 giorni il termine per fare istanza, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio (quindi 11 agosto 2023) ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda (se in data successiva). Entro tale termine, da ritenersi non perentorio, si può fare domanda di riesame e produrre eventuale altra documentazione utile.
I chiarimenti
In allegato al messaggio, l'Inps riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta all'interessato, qualora intenda chiedere il riesame.
Per molti lavoratori il beneficio è stato negato per aver il datore di lavoro qualificato nei flussi contributivi il rapporto di lavoro come part-time orizzontale anziché part-time verticale. In tale ipotesi, spiega l’Inps, le sedi competenti dovranno concentrarsi sull’esame della documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, cioè con prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e sospensione dell’attività nei restanti periodi.
Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto non solo ai percettori di Naspi al momento della domanda ma anche ai soggetti a cui la Naspi sia stata sospesa per rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
Infine l’Inps spiega che in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei «periodi non interamente lavorati» deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.
Documenti: Messaggio Inps 1379/2023