La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha individuato i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo fascista per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Vale la pena ricordare che il citato contratto collettivo del 1939 ha incluso all'interno del 3° gruppo i «produttori i quali hanno l'obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni…»; e nel 4° gruppo i «produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione."
Secondo l'Inps e talune Corti di Merito il predetto intervento normativo avrebbe comportato l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non solo dei produttori collegati ad agenti e sub-agenti ma anche dei produttori liberi da agenzia, cioè di coloro che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative (cd. produttori diretti) se l'attività viene svolta con le medesime caratteristiche previste per i produttori di agenzia (es. lettera di autorizzazione, compenso tramite provvigioni, eccetera). Ne è scaturito un ampio contenzioso legale che solo negli ultimi mesi la Cassazione è riuscita a ricomporre.
La decisione della Corte
In particolare la Cassazione con la sentenza numero 260/2019 conferma l'indirizzo già espresso con le decisioni numero 30693 e 30554 del novembre 2018. A questo riguardo i giudici spiegano che la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell'obbligo all'iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie. Pertanto, è il ragionamento della Corte, non è corretto interpretare il contenuto dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc. In tal senso è quindi marginale, se non irrilevante, la presenza della cosiddetta lettera di autorizzazione, elemento che di per sé non esclude l'appartenenza del produttore alla figura dei liberi produttori.
L'obbligo assicurativo per i liberi produttori
Ai fini assicurativi assume poi rilevanza, sempre secondo la Cassazione, la modalità di esercizio dell'attività svolta dal produttore non legato ad agenzia, a seconda che la stessa sia svolta in forma imprenditoriale, in forma autonoma occasionale o in forma di collaborazione continuativa. Nel primo caso, la gestione di riferimento non può che essere quella dei commercianti (in via ordinaria), in quanto il produttore “libero” svolge la propria attività in forma di ausilio all'impresa assicuratrice; negli altri due casi la gestione di destinazione è quella separata, che accoglie, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche i collaboratori occasionali che però abbiano un reddito superiore ai 5.000 euro (dal 1° gennaio 2004).