La sanatoria dei termini per la presentazione delle domande di Cassa Covid-19 copre il periodo che va da dicembre 2020 ad agosto 2021. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1530/2022 con cui rivede le indicazioni in merito alla sanatoria di cui all'articolo 11-bis del dl n. 146/2021 convertito con legge n. 215/2021. La sanatoria, si ricorda, è stata già regolata nel messaggio INPS n. 4580/2021 e con il messaggio n. 4624/2021.
L'art. 11-bis della legge ha riaperto i conguagli relativi alla Cig connessa all'emergenza Covid, differendo al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza d'invio delle domande di accesso alla cassa integrazione e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o il saldo scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. La sanatoria riguarda i soli trattamenti di CIGO, ASO, CIGD e CISOA con causale emergenziale.
Termini ampliati
Rettificando le precedenti istruzioni, l'Inps precisa che la sanatoria riguarda le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 per le quali, pertanto, deve intendersi fissato al 31 dicembre 2021 il termine di decadenza in relazione al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti a tali autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, quindi, saranno considerati dall'Inps nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
Se il conguaglio è stato effettuato oltre la data di scadenza originaria la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale generando una nota di rettifica. Ebbene l'Inps spiega che le note di rettifica non ancora definite verranno ricalcolate in automatico con il riconoscimento del conguaglio spettante. Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 30 aprile 2022 (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2022) all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.
Documenti: Messaggio Inps 1530/2022