Violenza di genere, Arrivano gli sgravi contributivi

Martedì, 05 Marzo 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Sgravio biennale pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta sulle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel triennio 2024-2026.

I datori di lavoro del settore privato che assumeranno nel triennio 2024-2026 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del cd. «Reddito di libertà» potranno ottenere uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta per i primi due anni dall’assunzione.

L’incentivo vale anche per le assunzioni a termine (in tal caso dura la metà) e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a termine, ancorché già agevolato, per una durata massima di 18 mesi (decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato).

Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 41/2024 con la quale detta istruzioni in merito all’incentivo riconosciuto dall’articolo 1, co. 191 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Lo sgravio

Lo sgravio è riconosciuto favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono nel triennio 2024-2026 donne «disoccupate» che abbiano fruito del cd. «reddito di libertà» previsto dall’articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020. Quest’ultimo, come si ricorderà, consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€) a favore delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Il contributo è rivolto alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L’Inps stressa che per beneficiare dell’esonero la lavoratrice, al momento dell’assunzione, deve risultare disoccupata (cioè priva di impiego e che abbia reso la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) ed aver già fruito del Reddito di libertà (non basta cioè aver presentato la domanda ed avere i requisiti per la fruizione). Solo un’eccezione: per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che hanno fruito del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito.

Rapporti incentivabili

Lo sgravio riguarda le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026 dai datori di lavoro del settore privato con contratto di lavoro subordinato (anche part-time). Sono incentivabili anche i rapporti in somministrazione. Queste le durate dell'esonero:

  • Se il contratto è a tempo indeterminato lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione;
  • Se è a tempo determinato lo sgravio dura 12 mesi ossia per la durata del rapporto fino ad massimo di 12 mesi (incluse le proroghe);
  • Se trattasi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.

Misura

L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali nei limiti di 8.000€ annui (666,66€ al mese; 21,5€ al giorno). Non ci sono effetti negativi per le lavoratrici perché rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio è riconosciuto nei limiti di un plafond di spesa pari a:

  • 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
  • 4 milioni di euro per l'anno 2025;
  • 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
  • 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
  • 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

Cumulabilità

Lo sgravio è cumulabile sia con eventuali riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro (nei limiti della quota residua salvo espressi divieti) sia della lavoratrice (es. sgravio per le neomamme, incentivo al posticipo del pensionamento, riduzione del cuneo fiscale).  

Documenti: Circolare Inps 41/2024

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