La tutela per le vittime di amianto per esposizione non professionale è stata introdotta dalla legge n. 190/2014 (la legge di Stabilità per il 2015). Al comma 116 dell'unico articolo, infatti, è stabilito che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail, sono estese in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, anche ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per l'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per l'esposizione ambientale comprovata. A prescindere dalla loro cittadinanza. La prestazione è economica e pari a 5.600 euro ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto e entro i limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015. Il limite di spesa indicato dal suddetto decreto è pari a 17.919.480 euro per il 2015 ed a 5.431.842,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Il concetto di esposizione
Per il diritto alla prestazione in questione l'Inail ha indicato, nella circolare 76/2015, che l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano e che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica l'Inail ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione . Con riferimento al concetto di esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato , sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto e che l’insorgenza della patologia risulti compatibile con i periodi della predetta convivenza. Riguardo all’esposizione ambientale, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza , in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell’ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto - correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti. Per quanto sopra, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima. La prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime di amianto per esposizione di natura professionale.
Documentazione
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza sulla modulistica allegata alla Circolare 76/2015 nella quale l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale . L’istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi a i fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Documenti: Circolare Inail 76/2015