Il chiarimento arriva dalla Circolare Inps 196/2016 pubblicata oggi dall'Istituto di previdenza in cui si evidenzia come il Ministero del Lavoro abbia, infatti, mutato atteggiamento precisando che “….si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma [Fornero, ndr] prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.
A seguito del cambio di rotta, pertanto, potranno godere del pensionamento a 64 anni anche coloro che al 28 dicembre 2011 si trovavano impiegati in attività lavorativa autonoma, anche con iscrizione alla gestione separata dall'Inps, erano lavoratori del pubblico impiego o erano privi di occupazione.
Resta inteso che per fruire della disposizione bisogna aver raggiunto la quota 96 entro il 2012 (cioè 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) oppure, per le sole lavoratrici, aver maturato sempre entro il 2012, 60 anni di età e 20 anni di contributi. L'Inps tuttavia precisa che per i lavoratori che al 28 dicembre 2011 non erano impiegati in attività lavorativa dipendente il requisito contributivo minimo richiesto (cioè 35 o 36 anni di contributi, 20 anni le donne) deve essere perfezionato conteggiando la sola contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato escludendo, pertanto, dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa nonchè, naturalmente, dei periodi di contribuzione derivanti da attività lavorativa autonoma. La norma, inoltre, "non trova applicazione nei confronti dei soggetti che hanno maturato la prescritta anzianità contributiva a seguito di attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti".
Resta ferma, però, per i lavoratori o le lavoratrici la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali in materia di supplementi. Il requisito anagrafico dei 64 anni risulta sempre soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita: pertanto dal 2016 l'età di uscita risulta fissata al compimento dei 64 anni e 7 mesi.
Nulla viene innovato rispetto ai lavoratori che al 28 dicembre 2011 prestavano attività lavorativa dipendente. Nei loro confronti, precisa l'Inps, restano in vigore le disposizioni già impartite con la Circolare Inps 35/2012 e con il messaggio inps 219/2013.
Documenti: Circolare Inps 196/2016