a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conio corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte dì pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.
Non saranno considerate tuttavia quali condizioni ostative: a) in relazione alla predetta lettera a), i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa; b) in relazione alle lettere c) ed e) , rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI; c) in relazione alla lettera d) l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.
La soglia minima di accesso
Va ricordato, inoltre, che tra le condizioni di accesso all'Ape l'importo della pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, non può risultare inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese). Dato che questo valore deve essere al netto della rata di ammortamento, il cui importo può toccare diverse centinaia di euro al mese a seconda dell'entità, della durata dell'anticipo richiesto e dei tassi di mercato, il prestito si rivolgerà prevalentemente alle platee di coloro che hanno maturato una pensione lorda superiore a mille euro al mese; cioè un assegno sufficientemente capiente a sostenere una rata di ammortamento piuttosto intensa; mentre coloro che hanno una pensione di importo ricompreso tra i 750 e i mille euro lordi mensili dovranno valutare caso per caso l'effettiva possibilità di conseguire lo strumento riducendo l'importo dell'anticipo richiesto o spostando in avanti l'uscita di qualche mese per rispettare il suddetto vincolo. Per queste classi di assegno, infatti, la rata di ammortamento del prestito può far scendere il reddito al di sotto dei 702 euro mensili determinando l'impossibilità di ottenere il prestito pensionistico. Non avranno diritto all'anticipo, invero, i soggetti che hanno maturato assegni inferiori a 750 euro mensili, una limitazione piuttosto significativa.