Pensioni, Benefici amianto estesi ai lavoratori di fibre ceramiche refrattarie

Valerio Damiani Martedì, 27 Agosto 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Aumento ai fini pensionistici del 50% dei servizi prestati in tale condizione sino al 30 settembre 2003 e del 25% dal 1° Ottobre 2003 in poi.
Benefici per l'amianto estesi anche in favore dei lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Dal 2018 costoro potranno godere di una supervalutazione del 50% utile ai fini sia del diritto che della misura della pensione dei periodi di servizio prestati sino al 30 settembre 2003 e del 25% dal 1° ottobre 2003 utile solo ai fini della misura della pensione. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 119/2019 pubblicata l'altro giorno con la quale l'ente previdenziale recepisce la novella di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).

Il legislatore con la citata disposizione ha, infatti, inteso estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 anche a coloro che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie entro un limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dal 2018.

Il beneficio

L'Inps spiega, pertanto, che possono accedere al beneficio i soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto: a) fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; b) successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico. Il beneficio consente, quindi, di aumentare l'anzianità contributiva utile per l'andata in pensione nonché la misura della pensione delle sole quote calcolate con il sistema retributivo. Con riguardo alla misura della pensione va ricordato, infatti, che il beneficio non è riconosciuto sulle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo.

Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.

Domanda

Per conseguire i suddetti benefici gli interessati devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma. Per farlo l'Inps spiega che in fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione occorrerà selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto “Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia di beneficio: “L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie". Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) che si può reperire nella sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.

In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di  inquadramento  attribuito, e delle mansioni svolte.

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Documenti: Circolare Inps 119/2019

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