In particolare si estende il diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio al coniuge e ad i figli di un soggetto vivente che abbia subìto un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice (anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico). Tale possibilità è attualmente riconosciuta, dalla legge 407/1998, solo a coloro che abbiano subito un'invalidità permanente a seguito di atti terroristici, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, dei soggetti deceduti.
Un'altra modifica interessa la rivalutazione dei trattamenti pensionistici delle vittime del terrorismo. Attualmente come noto, sui trattamenti diretti erogati in favore della vittima e dei suoi familiari (coniuge, figli anche maggiorenni e in mancanza ai genitori) nonchè sui trattamenti ai superstiti della vittima è riconosciuta la cd. clausola d'oro in base alla quale la pensione deve essere adeguata avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio. Dal 1° gennaio 2018 la manovra prevede un meccanismo di adeguamento sostitutivo assicurando, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In ogni caso, ai richiamati trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25%, calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione relativa alla perequazione automatica delle pensioni di cui all’articolo 69 della L. 388/2000 (100% per le pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, 90% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, 75% per le pensioni superiori a 5 volte il richiamato trattamento), da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi dell'1,25% vengono compresi in quelli precedenti se di importo inferiore, e alternativi, se di importo superiore.
Confermata la franchigia di 12 mesi per i lavori cd. gravosi
Esce, invece, intatto il correttivo previsto dall'articolo 53 del decreto legge relativo ai cd. lavori gravosi. Secondo la modifica approvata dal Governo l'arco temporale entro il quale ricercare i sei anni di attività faticose o pesanti viene spalmato su un periodo di sette anni precedenti la data della decorrenza dell'APE sociale o del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi (nel caso dei lavoratori precoci). La norma, in sostanza, consente il recupero nel settimo anno prima del pensionamento dei periodi di interruzione lavorativa (es. periodi di integrazione salariale o disoccupazione) presenti negli ultimi sei entro un massimo di 12 mesi. Quindi se negli ultimi sei anni, ad esempio tra il 2011 ed il 2017, c'è stato un periodo di inattività o di interruzione pari a 12 mesi, si ipotizzi tra il 2014 ed il 2015, l'interessato non perderà il diritto al pensionamento anticipato ove tra il 2010 ed il 2011 (cioè nel settimo anno antecedente la decorrenza delle uscite anticipate) abbia svolto le predette attività gravose per 12 mesi.