Pensioni, così i limiti alla penalizzazione nella pensione anticipata

Giovedì, 18 Dicembre 2014
Un emendamento contenuto nella legge di stabilità metterà però la parola fine al taglio almeno sino al 2017. La disciplina attualmente vigente è piuttosto complessa.

Kamsin In attesa che quel complesso sistema di penalizzazione che oggi colpisce i lavoratori che vanno in pensione anticipata con meno di 62 anni di età vada in soffitta (nella legge di stabilità per il 2015 è stato approvato un emendamento che porrà fine alla penalizzazione almeno fino al 2017), appare utile, anche per rispondere ai tanti quesiti che ci giungono, fare un attimo il punto della situazione.

La disciplina attualmente vigente prevede infatti, per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata (cioè per chi matura 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) in età troppo giovani,  un sistema di disincentivi per chi non ha compiuto almeno 62 anni.

Nei confronti di tali lavoratori, dipendenti e autonomi, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni. Tanto per fare un esempio, un lavoratore che ha compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 ma ha solo 58 anni di età potrà andare in pensione accettando una decurtazione del 6% circa (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).

La predetta riduzione, tuttavia, non si applica qualora, come recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 nei confronti di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Attualmente, pertanto, per non subire il taglio risulta essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili ad escluderla.

La tabella seguente consente di tenere sott'occhio la disciplina attualmente vigente.

Dal prossimo anno, però, questo complesso sistema, che costringe i lavoratori ad uno slalom tra i periodi contributivi accreditati sul proprio conto assicurativo andrà, come detto, in soffitta. E tutti coloro che matureranno 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne) entro il 2017 potranno non subire alcuna riduzione dell'assegno.

Zedde

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