La questione
Come sancito dalla giurisprudenza, l'Inps ha sempre riconosciuto a tutti i riscatti (sia valutati con la regola retributiva sia con quella contributiva) il principio di retrodatazione degli effetti, tanto ai fini del diritto che della misura della pensione (c.d. efficacia giuridica ab origine). Questa regola, tuttavia, viene temperata per i riscatti da valutarsi con il sistema contributivo. Nello specifico ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto continuano ad essere considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.
Ai fini della misura della pensione, tuttavia, l'Inps correttamente evidenzia che la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla citata legge n. 335/1995, ha effetto dalla “data della domanda di riscatto”(art. 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997). In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale.
Un esempio
Si faccia l'esempio di un soggetto in pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2018 che riscatti il 1° aprile 2020 due anni di contribuzione. Se i periodi che formano oggetto di riscatto sono anteriori al 1996 - dunque sono calcolati con il sistema della riserva matematica - l'importo dell'assegno sarà riliquidato dal 1° gennaio 2018 (efficacia retroattiva); se i periodi che formano oggetto di riscatto sono successivi al 1995 - quindi ricadono nel sistema di calcolo a percentuale - la riliquidazione della pensione potrà concretamente avvenire solo a partire dal 1° maggio 2020.
Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto. Inoltre laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione (es. l'importo di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale), la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto.
Nessun effetto sulla parte retributiva
Il documento offre anche un ulteriore chiarimento: il riscatto dei periodi con il sistema dell'aliquota percentuale non incide sulla determinazione delle quote retributive della pensione. Per cui la retribuzione pensionabile attribuita in virtu' del riscatto se ricade nei periodi di ricerca delle medie pensionabili per la determinazione della Quota A o della Quota B di pensione deve essere neutralizzata affinché non produca una variazione delle quote retributive della pensione.