E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato in attuazione della legge Fornero (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione per mancanza di "accordo" sui nuovi requisiti da applicare, nei confronti del personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, ex Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011. L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguata con la speranza di vita e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi). Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.
La Prestazione di Vecchiaia
Anche quest'anno la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.
Piu' nello specifico i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d'armata (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l'Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L'articolo 632 del medesimo codice dell'ordinamento militare determina la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.
Si rammenta che il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i 35 anni di contributi. Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianita', il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita. Resta inteso che il collocamento a riposo d'ufficio avviene sempre all'apertura della prima finestra utile per l'accesso alla pensione una volta raggiunto il limite ordinamentale previsto per la permanenza in servizio. Si rammenta che il personale in questione non ha mai potuto beneficiare del trattenimento in servizio per un biennio dopo il perfezionamento dell'età massima ordinamentale, istituto peraltro abolito recentemente anche con riferimento ai dipendenti pubblici "civili" a partire dal novembre 2014 dal decreto legge 90/2014.
La pensione di anzianita'
Oltre al trattamento di vecchiaia gli appartenenti al comparto nel 2018 possono accedere alla pensione al perfezionamento di una anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi (indipendentemente dall'età anagrafica) più una finestra mobile di 15 mesi oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di 57 anni e 7 mesi unitamente ad una finestra mobile di 12 mesi (cfr: messaggio inps 545/2013).
Sistema Contributivo
Regole simili riguardano i soggetti non in possesso di anzianità contributiva al 1995 e che, pertanto, entrano nel sistema interamente contributivo. Nei loro confronti l'età per la pensione è denominata unicamente "di vecchiaia" ed è determinata in base alle vecchie regole previste dall'articolo 1, co. 19 e 20 della legge 335/1995 al perfezionamento di 40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con l'aggiunta di una finestra mobile di 15 mesi oppure a 57 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 5 anni di contributi (più una finestra mobile di 12 mesi) e a condizione che la misura della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale (circa 565 euro al mese). Si prescinde dall'importo soglia al raggiungimento del 65° anno di età. Anche nel contributivo l'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio è determinata dal grado rivestito: dunque è possibile restare in servizio sino all'età di 60-65 anni a seconda dei casi come esposto pocanzi. Dal prossimo anno i requisiti pensionistici faranno un balzo in avanti di altri cinque mesi a causa della speranza di vita Istat. Ma chi avrà già maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nello slittamento.
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