Il DPCM sull'APE sociale dovrà stabilire le procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini, le modalità attuative del monitoraggio delle domande (c'è un vincolo annuo che, in caso di superamento delle risorse stanziate, comporterà per il lavoratore lo slittamento nella percezione del sussidio), le comunicazioni che l’ente previdenziale dovrà fornire all’interessato in esito alla presentazione della domanda, nonché all’individuazione dei criteri di priorità dell'accettazione delle domane non definiti dalla legge. Secondo le stime del governo, la platea di lavoratori interessati all’Ape sociale dovrebbe essere di circa 35mila unità nel 2017 e 20mila unità nel 2018.
Analogamente all'APE sociale il secondo DPCM dovrà fissare le procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica e la relativa documentazione da presentare a tali fini, le modalità attuative del monitoraggio, le comunicazioni che l’ente previdenziale dovrà fornire all’interessato in esito alla presentazione della domanda, nonché all’individuazione dei criteri di priorità non definiti dalla legge.
I due provvedimenti hanno comunque molti punti di contatto rivolgendosi sostanzialmente alle medesime categorie di soggetti in condizione di difficoltà (disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose) e prevedendo una analoga procedura di verifica dei requisiti. In particolare la strada sarà caratterizzata da due tappe, similmente a quanto prevede la normativa in materia di lavori usuranti. Gli interessati dovranno prima produrre istanza di verifica dei requisiti per il conseguimento dell'APE sociale o della quota 41 (per i lavoratori precoci) - secondo il Consiglio di Stato il Governo dovrà concedere tempo (almeno) sino al 31 luglio 2017, un mese in più rispetto a quanto previsto dall'esecutivo - e, solo una volta che l'Inps avrà dato risposta positiva, presentare concretamente la domanda di accesso al beneficio.
Più nello specifico l'Inps dopo il monitoraggio delle domande presentate, invierà entro il 30 settembre una comunicazione al lavoratore nella quale indicherà l'accettazione della domanda e la prima decorrenza utile del beneficio con l'invito a produrre domanda di accesso all'APe sociale o alla pensione anticipata (per i lavoratori precoci). La decorrenza del beneficio, comunque, sempre secondo i rilievi del Cds, dovrà essere retroattiva. Ad esempio un lavoratore invalido al 74% che al 1° maggio 2017 risulta in possesso di 63 anni e 30 anni di contributi il cui diritto all'APE sociale sia stata accertato il 1° Ottobre 2017, a seguito dei tempi imposti dalla suddetta procedura, avrà diritto alla corresponsione degli arretrati sin dal 1° maggio. Un correttivo importante in quanto, secondo lo schema iniziale dei Dpcm trasmesso dal Governo al Cds, i lavoratori avrebbero rischiato di perdere le mensilità maturate in questo lasso di tempo. L'Inps comunicherà la negazione del diritto in caso di mancanza dei requisiti o lo slittamento della data di decorrenza in caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti a garantire l'accesso alla misura sin dal momento del perfezionamento del beneficio.
La questione delle mansioni gravose
Entrambi i decreti recepiscono, inoltre, i correttivi previsti dall'articolo 53 del Dl 50/2017 relativi alla delicata questione dei lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose, una categoria composta da undici attività che potrà godere del pensionamento a 41 anni di contributi (se sussistono almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età) e dell'APE sociale dai 63 anni (se ci sono almeno 36 anni di contributi) ma a condizione che le attività in questione siano state svolte in modo continuativo da almeno sei anni prima del pensionamento (con APE agevolato o con la quota 41). Il citato decreto legge ha introdotto una franchigia di 12 mesi che spalma su sette anni la ricerca dei sei anni svolti in via continuativa (qui ulteriori dettagli). In tal modo vengono tutelati coloro che negli ultimi anni di lavoro hanno attraversato un periodo di disoccupazione o una integrazione salariale senza perdere il diritto alle misure in questione.
Approfondimenti: I rilievi del Consiglio di Stato