Pensioni, l'assegno al figlio che prosegue gli studi spetta sino a 26 anni

Paolo Ferri Sabato, 04 Aprile 2015
Chiarimenti per i figli iscritti agli istituti tecnici superiori equiparati ai corsi di laurea. Il diritto all'assegno spetta non oltre il 26° anno di età.

Kamsin La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.

In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne  non inabile  potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, il D.1. n. 7 del 2007 ha previsto la creazione degli Istituti tecnici superiori. Questi offrono una specifica offerta formativa non universitaria finalizzata a rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

I percorsi Its normalmente durano quattro semestri e richiedono, quale titolo di accesso, il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure, essi possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso scolastico vengono riconosciuti crediti formativi universitari e viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e all'esame di Stato per le varie professioni.

Vista la natura non universitaria di questi corsi, si è posta in più sedi la questione interpretativa se i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Recependo un parere del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'Inps ha chiarito che l'iscrizione agli Its debba essere equiparata all'iscrizione a corsi universitari e come tale è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.

In ogni caso, precisa l'istituto, la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma Its nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione a un successivo corso di laurea o perfezionamento.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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