L'agevolazione. La questione riguarda l'interpretazione del predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 che prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Ebbene l'Inps apre, dopo il parere del Ministero del Lavoro, alla possibilità di concedere il suddetto beneficio anche ai marittimi che abbiano svolto periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi. In tal caso sarà cura del marittimo presentare la suddetta tabella di armamento dalla quale dovrà risultare lo svolgimento dell’attività in questione per il periodo minimo richiesto dal su richiamato art. 31 della legge n. 413/1984 (almeno 520 settimane di effettiva navigazione nella suddetta qualifica).
Si ricorda che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato diffuso dall'Inps con il messaggio 2409/2015. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.