La pensione per i lavoratori del comparto è in linea di massima composta di tre quote: quota A determinata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1992; quota B sempre determinata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995); quota C calcolata con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 (o dal 1° gennaio 2012 se c'erano almeno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).
Sotto il profilo della misura della pensione, i lavoratori del comparto sicurezza fruiscono di un sistema di calcolo privilegiato della quota di pensione retributiva mutuato in buona parte dalle regole vigenti per il personale civile dello Stato (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie). Le aliquote di rendimento applicate sono infatti del 2,33% per i primi 15 anni di anzianità contributiva e dell'1,8% tra il 16° ed il 20° anno di servizio, le stesse previste per i dipendenti dello stato, ma poi divergono da questi ultimi per salire al 2,25% dal 21° anno in poi (3,60% per il personale con grado di ufficiale e di dirigente). Tali aliquote si applicano però sulle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1997 mentre su quelle successive si applica un ben piu' modesto 2% per ogni anno di anzianità di servizio, fermo restando sempre un tetto massimo pari all'80% della base pensionabile.
Il massimo privilegio si manifesta però nella quota di pensione relativa alle anzianità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retribuzione media pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante dall'ultimo cedolino, ma è anche maggiorata del 18% (agli altri lavoratori dipendenti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza alcuna maggiorazione) e senza che vi sia alcun tetto retributivo, che invece è stato introdotto ed allineato a quello vigente per gli altri lavoratori del settore privato a partire dal 1° gennaio 1998.
Queste norme sostanzialmente si traducono (o meglio si traducevano) nella possibilità di agguantare una pensione elevata con una contribuzione piu' bassa rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato. Ma come si diceva all'inizio, sono i lavoratori piu' anziani a trarre il maggior beneficio da queste regole, perchè hanno una porzione piu' ampia dell'assegno calcolato con il sistema retributivo e solo una piccola parte calcolata con quello contributivo. In larga parte poi si tratta di personale già in pensione sul quale sarà molto difficile - se non impossibile - intervenire. I giovani, cioè coloro che sono entrati in servizio a partire dal 1° gennaio 1996 e che hanno l'intero assegno calcolato con il contributivo, sono tagliati fuori da questi benefici; e si troveranno una pensione piu' magra, frutto dell'applicazione delle medesime regole di calcolo previste per i lavoratori dipendenti. Questo l'Inps non lo dice chiaramente ma è bene comunque tenerlo a mente.