Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina: nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianita'/anticipata oppure Pensione di vecchiaia; nel campo TIPO, la dicitura Legge 232 / 2016; nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità automatica in salvaguardia – legge 232 / 2016, ovvero pensione di vecchiaia automatica in salvaguardia – legge 232 / 2016).
Nei prossimi giorni l'Istituto metterà, comunque, a disposizione un ulteriore documento contenente le istruzioni attuative della salvaguardia pensionistica relativamente alle modalità e alle date entro cui il lavoratore dovrà presentare istanza di accesso al beneficio per i profili di competenza dell'Inps (lavoratori in mobilità o in speciale trattamento edile e autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS). Ieri è stato il Ministero del Lavoro a pubblicare le prime istruzioni attuative sulla disposizione relativamente ai profili di tutela che devono presentare istanza di accesso all'ispettorato territoriale del Lavoro (cessati dal servizio con accordi individuali o collettivi anche di incentivo all'esodo, cessati in via unilaterale, lavoratori in congedo per assistere figli disabili, lavoratori con contratti a tempo determinato).
I profili di tutela
L'ottava salvaguardia consentirà di mantenere in vigore le vecchie regole pensionistiche nei confronti di ulteriori 30.700 lavoratori che nel 2011 si trovano in particolari condizioni. Cinque i profili di tutela che potranno presentare istanza di accesso al beneficio a pena di decadenza entro il 2 marzo 2017: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile.
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
Documenti: Messaggio inps 5266/2016