La questione
I chiarimenti riguardano la riscattabilità ai fini pensionistici dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle cd. Istituzioni artistiche e musicali (Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati) a seguito della Riforma di cui alla legge 508/1999 con la quale il legislatore ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università. L'equiparazione, come noto, è avvenuta con il DPR 212/2005 a partire dai corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006: da questa data le Istituzioni AFAM hanno potuto attivare, pertanto, corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master al pari di quelli previsti dalle Università tradizionali.
Dal punto di vista previdenziale la novella ha comportato che i corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 (nuovo ordinamento) possano essere riscattati ai fini pensionistici dai frequentanti se hanno dato luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: a) diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello; c) diploma di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).
Vecchio ordinamento
Sino ad oggi l'Inps aveva escluso la possibilità di riscatto i titoli Afam conseguiti anteriormente alla citata riforma dei percorsi. Ciò nonostante l'articolo 1, co. 107 e 107-bis dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di bilancio per il 2013), avesse previsto che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, siano equipollenti sino al 31 dicembre 2021 ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Ne è scaturito un ampio contenzioso legale che ha visto più volte soccombere l'Istituto di previdenza sulla base, peraltro, anche di una decisione della Corte Costituzionale (Sentenza numero 52 del 9-15 febbraio 2000).
Il cambio di rotta
Con la Circolare numero 95/2020 l'Istituto fa dietrofront e ammette espressamente la riscattabilità ai fini pensionistici anche dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM in base al vecchio ordinamento. Nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sopra citata legge 228/2012 (legge di bilancio per il 2013) il riscatto dei titoli è subordinato a due condizioni:
a) possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata (non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M);
b) conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in questione entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
L'Inps spiega che per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
Ad esempio, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Documenti: Circolare Inps 95/2020