Particolare importanza alla decorrenza del supplemento deve essere posta nelle pensioni della gestioni autonome, in quanto il versamento dei contributi previdenziali avviene con cadenza trimestrale e di conseguenza la quota del supplemento calcolata potrebbe non comprendere uno o più trimestri. Per suddette casistiche è opportuno presentare una ricostituzione, non tanto per un fattore economico poiché la rilevanza è bassa, ma perché per i trimestri che resteranno fuori dal conteggio dovremmo attendere i successivi 5 anni prima di poter presentare una nuova domanda di supplemento.
Antonio, per esempio, titolare di pensione VR (Gestione Coltivatori Diretti) che continua la sua attività lavorativa di agricoltore, presenta domanda di supplemento in data 02/2017 per non perdere la decorrenza del suo supplemento a 03/2017. Per non far slittare la decorrenza del supplemento al mese successivo è importante inoltrare domanda all’INPS un mese prima la scadenza della decorrenza, poiché come già detto la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella fattispecie si ricorda che le scadenze dei lavoratori autonomi agricoli per il pagamento dei contributi sono le seguenti: 1° rata 16 luglio; 2° rata 16 settembre; 3° rata 16 novembre; 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).
Se ne deduce che per i mesi gennaio e febbraio 2017 la quota di supplemento calcolata non può comprendere suddetti periodi, in quanto il primo trimestre comprendente il periodo Gen-Feb-Mar, verrà pagato solamente con la 1° rata avente scadenza 16 Luglio 2017.
Pertanto, Antonio dopo aver pagato il 1° trimestre, presenta domanda di ricostituzione specificando di voler ricalcolare per intero l’ultimo supplemento, avendo cosi un conseguente aumento di pensione immediato di circa 7€ senza dover aspettare altri 5 anni prima di comprendere il periodo in questione. Il seguente caso può interessare con i dovuti adeguamenti anche le altre gestioni autonome degli artigiani e commercianti.