Vittime del dovere e del terrorismo, Ncd: ora equiparazione dei benefici ai superstiti
"E' necessario superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa Amministrazione".
Kamsin Ad oggi, nonostante il principio equiparatore enunciato dal legislatore nel 2005, continua a permanere una disparità di trattamento in materia di benefici attribuibili ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e di servizio, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico. Lo ricordano in una nota i Capigruppo di Ncd alla Camera dei Deputati.
Tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle Forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle Forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una norma che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie norme in materia di vittime.
Peraltro, è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge di stabilità 2014, il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998.
Sarebbe pertanto utile una previsione normativa atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.
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