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Conti avvisa: “Non contate sui tagli agli invalidi. I risparmi sarebbero irrisori ma ci sarebbero forti conseguenze sociali”.

L'lnps avverte il governo Renzi che da una revisione della spesa sulle indennità di invalidità non ci saranno risparmi consistenti ma serie conseguenze politiche e sociali. Dalla revisione della spesa previdenziale e assistenziale l’esecutivo Renzi conta invece di ottenere 3,8 miliardi in tre anni.

Ma l’Inps boccia almeno il fronte dei tagli all’assistenza. Nel comunicato di Vittorio Conti, Commissario Straordinario dell’Istituto previdenziale, si legge che sui falsi invalidi, infatti, negli ultimi cinque anni sono stati realizzati «tutti i possibili controlli straordinari». Non è possibile quindi individuare da questo fronte ulteriori risparmi consistenti anche se l’Inps continuerà a fare il suo compito.

Molto critica anche la possibilità, ventilata dal Commissario alla speding review, Carlo Cottarelli, di legare la percezione dell'assegno di accompagnamento al livello del reddito: “se da un lato la misura potrebbe avere un valore di equità, dal punto di vista dei risparmi, per ottenere effetti economici significativi, si dovrebbe cancellare dagli aventi diritto tutti i redditi superiori ai 30 mila euro annui. E valutato il basso livello dei servizi offerti alle famiglie con disabili la scelta politica sarebbe difficile e socialmente non sostenibile” ha affermato Conti.

Il Commissario straordinario Vittorio Conti avverte: Altri tagli all'Inps incideranno sui livelli di servizio per la cittadinanza.

Il commissario straordinario dell'Inps, Vittorio Conti, in audizione alla commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di provvidenza ha fatto presente che a giugno si comple­terà la nascita della super-Inps, l'ente nato dalla fusione di Inps ed Inpdap avviata all'indomani dell'approvazione del decreto legge 201/2011. Ed entro marzo l'ente previdenziale chiuderà il piano industriale 2014-2016: "Stiamo rifocalizzando, dal mese prossi­mo sarà avviata la vera e propria integra­zione che pensiamo di concludere entro fine giugno" ha precisato il Commissario.

Vittorio Conti ha sottolineato la straordinaria forza dell'Inps nel tenere fede al proprio ruolo pur in ottemperanza «stretta e rigorosa» delle spese di funzio­namento e del blocco del turnover. Tuttavia il Commissario avverte: altri tagli porterebbero "l'istituto a una situazione limite nella quale non sarebbe più possibile sfruttare ulteriori margini senza incidere sui livelli di servizio per la cittadinanza".

Nel documento consegnato da Conti si legge che "la riduzione del­le spese di funzionamento pari a 515,7 mi­lioni da riversare annualmente in entrata al bilancio annuale dello Stato, unita alle norme che prevedono una riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e del 10% della spesa complessiva relativa al numero in organico di personale non dirigenzia­le, portano per il prossimo triennio a uno scenario nel quale si è sostanzialmente raggiunto il limite massimo di produttività pro capite media mensi­le del personale".

Conti quindi avvisa le forze politiche e il governo a non ridurre ulteriormente il bilancio dell'Inps: sussiste "una oggettiva difficoltà a tendere al mantenimento della qua­lità dei servizi erogati ai cittadini, connessa so­prattutto all' aumento delle giacenze e al pro­lungamento dei tempi di risposta". Per Conti "non è possibile garantire efficienza se non si dispone di un turnover funzionale a una struttura di queste dimensioni. All'ente deve essere garantito un flusso di ingresso di nuove risorse umane, perché, non c'è rivoluzione informatica che possa sostituire quella del personale".

Il Commissario Conti stima il fabbisogno di personale dell'Inps in circa 2.500 unità, cui l'inserimento dei primi 500, in base all'attuale quadro normativo e alle pre­visione di uscita del personale, potrebbe dare una parziale copertura. Chiaro il riferimento alle voci di una spending review che darebbero un ulteriore riduzione del personale Inps ed Ex-Inpdap. Conti ricorda comunque come l'organizzazione dell'ente sia in cima alle sue attenzioni: "in materia di organizzazione il primo obiettivo sarà completare l'integrazione degli enti sop­pressi, iniziato a gennaio 2012. Andremo a razionalizzare per evitare ridondanze, vuoti di competenza e privilegi" ha concluso il Commissario.

Nell'apprendistato salta la forma scritta del piano formativo e sarà garantito uno sconto retributivo sulle ore di formazione. Via libera anche al Durc Smaterializzato e a nuovi fondi per i contratti di solidarietà.

Tra le misure che sono entrate oggi in vigore con il decreto legge 34/2014 c'è una nuova regolamentazione semplificatoria che riguarda il contratto di apprendistato. Le nuove norme prevedono l'abolizione della forma scritta del progetto formativo e il limite di assunzione di apprendisti al termine del contratto per effettuare nuove assunzioni, la disciplina sino a ieri in vigore prevedeva che per assumere nuovi apprendisti le imprese debbano infatti confermare i precedenti nella misura del 30% (50% dal 2015). 

Viene abolito anche l'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa quindi discrezionale. Con questa modifica, gli 8 giorni di formazione pubblica interna o esterna all'azienda nell'arco del triennio da svolgersi tendenzialmente nella fase di avvio del rapporto lavorativo, diventano pertanto facoltativi.

Sempre con riferimento al contratto di apprendistato le ore di formazione verranno inoltre pagate solo per il 35% della retribuzione prevista dal livello contrattuale di inquadramento. Si tratta questa di una importante novità che potrebbe far crescere quel programma sperimentale varato dal decreto Carrozza di cui si attende ancora la pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione. 

Durc Smaterializzato - Il decreto legge 34/2014 ha anche disposto che la verifica della regolarità contributiva di un'azienda nei confronti dell'Inps, INAIL e Cassa Edile potrà essere effettuata online in tempo reale. L'esito in questo caso avrà una validità di 120 giorni e sostituirà il vecchio DURC. In pratica si tratta di una smaterializzazione del DURC che dovrebbe agevolare le imprese nei rapporti con la Pa. Per l'entrata in vigore della novità sarà necessario però attendere un decreto interministeriale (previsto entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge) che definisca le modalità di verifica.

Contratti di solidarietà - Le novità del decreto lavoro non si fermano qui.Il governo ha anche previsto l'innalzamento della dote dei contratti di solidarietà di altri 15 milioni di euro annui che si sommano ai 50 milioni già stanziati con la legge di stabilità 2014. Le risorse potrebbero essere impiegate per sbloccare la vertenza in corso con l'Electrolux. Le imprese beneficiarie saranno individuate da un decreto interministariale.

Le altre misure sul mercato del lavoro saranno introdotte nei prossimi mesi. L'esecutivo infatti ha scelto la strada di utilizzare un disegno di legge delega per attuare le altre misure contenute nel cosidetto jobs act, come l'ipotesi di introdurre il contratto unico a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali e la sperimentazione del compenso orario minimo da applicare a tutti i dipendenti. Riforme che evidentemente richiederanno tempi assai più lunghi prima di vedere la luce.

In talune circostanze anche laddove il ricovero del figlio avvenga a tempo pieno presso la struttura ospedaliera o in case di cura private che assicurano l'assistenza continua, è possibile riconoscere al genitore lavoratore dipendente il diritto a fruire dei congedi straordinari retribuiti. 

La legge infatti esclude attualmente la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito qualora il familiare risulti ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o in case di cura private. Eppure la regola è soggetta ad un temperamento in talune circostanze. Vediamo quali.

In primo luogo la fruizione del congedo straordinario retribuito può essere concessa quando il disabile sia un minore che ha bisogno che il genitore stia fisicamente a lui vicino e faccia dunque parte sostanzialmente di un piano terapeutico volto alla riabilitazione del minore. Una ulteriore circostanza si ha quando il disabile è in uno stato vegetativo o in una situazione terminale oppure se deve uscire dal ricovero perchè è stato autorizzato a svolgere visite e terapie esterne. Infine il congedo straordinario può essere ulteriormente concesso quando sia la stessa struttura sanitaria in cui è ricoverato il minore a richiedere la presenza del genitore. 

In tali circostanze il genitore è sempre ammesso alla fruizione del congedo straordinario. Il beneficio può essere concesso fino massimo di due anni di assenza dal lavoro e può essere fruito sia in un unico periodo che frazionato in più momenti in base alle esigenze dell'assistito. Se i figli in condizione di grave disabilità sono due il genitore però può avere diritto ad un solo congedo. Il congedo in altri termini resta sempre unico in quanto non può essere raddoppiato in modo che il genitore fruisca di un periodo di assenza dal lavoro per 4 anni.

Il genitore può comunque assistere i due figli prendendo nel complesso un anno per uno e un altro anno per l'altro figlio; o comunque può stabilire una diversa ripartizione secondo l'effettiva necessità dei disabili e dei familiari. Tuttavia resta sempre insuperabile il tetto dei due anni. 

Solamente laddove il genitore che ha già fruito del congedo per un figlio venga a mancare o diventi egli stesso invalido l'altro genitore, sempre che rispetti le condizioni richieste dalla legge, può usufruire di un periodo intero di congedo per il secondo figlio raggiungendo 4 anni complessivi di congedo.

Il mancato rispetto delle regole sul prospetto paga è sanzionato a parte rispetto all'inadeguatezza della maggiorazione versata. Se il datore di lavoro paga lo straordinario in nero, rischia di incappare in una doppia sanzione: la prima è quella inerente il mancato rispetto di quanto dettato dagli articoli 1 e 3 della legge 4/1953 sul prospetto paga; l'altra scaturisce dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003.

È quanto ha precisato il ministero del Lavoro con la nota 2642 del 6 febbraio 2014, dedicata al regime sanzionatorio applicabile per la corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta».

In base alla legge 4/1953, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate.

Questa disposizione consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro. In seguito, il Dlgs 66 del 2003 ha previsto che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo computate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro. La contrattazione collettiva può anche consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, il lavoratore usufruisca di riposi compensativi.

La finalità della norma è quella di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.

In realtà, entrambi gli obblighi erano già stati dettati dal Rdl 692 del 1923, secondo il quale si doveva computare a parte il lavoro straordinario e retribuirlo «con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi».

Ma veniamo alle sanzioni: in pratica, se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo «a parte» nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, viola l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 ed è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro (se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si è verificato nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro). Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario «fuori busta», consegnando quindi al dipendente un prospetto paga infedele, viola quanto disposto dalla legge 4/1953 ed è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.

La nota ministeriale ha precisato che – quando lo straordinario è pagato «fuori busta» – va applicata la sanzione prevista dalla legge del 1953. Se però emerge che sono state corrisposte maggiorazioni retributive inferiori rispetto a quelle previste dai Ccnl, scatta anche la violazione prevista dal Dlgs 66/2003 e si applicano quindi due sanzioni.

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