L'assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni.
L'Assegno di incollocabilità
L'articolo 20 del DPR 915/1978 e l'articolo 104 del DPR 1092/1973 riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, il diritto ad usufruire di un assegno di incollocabilità.
Si tratta pertanto, al pari degli altri assegni accessori, di una misura riconosciuta esclusivamente nei confronti degli invalidi di guerra e dei lavoratori del pubblico impiego (sono esclusi i privati) che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa del servizio e che, a causa delle infermità, non possano più trovare una collocazione lavorativa. Il sostegno compete fino al sessantacinquesimo anno. La tavola sottostante mostra, pertanto, l'importo dell'assegno con riferimento agli invalidi di guerra; per quanto riguarda gli invalidi del servizio l'importo dell'assegno non è fisso ma varia in funzione del trattamento privilegiato riconosciuto all'assicurato: nello specifico l'importo dell'assegno è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente alla pensione privilegiata di 1^ categoria comprensivo dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al d.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e l'importo della trattamento complessivo di cui gli invalidi risultano titolari.
La concessione del sostegno economico è attribuita previa domanda del lavoratore interessato ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma o dipendente nè è cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante. A tal fine gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilita' hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza all'ente che eroga la prestazione in parola. Qualora l'invalido ometta la denuncia, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita' lavorativa. L'assegno, al pari degli altri assegni accessori corrisposti agli invalidi di guerra o del servizio, non è reversibile ai superstiti ed è esente dal prelievo Irpef. Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati inoltre, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria al fine dell'attribuzione degli ulteriori vantaggi previsti dalla normativa in favore dei cd. grandi invalidi.
La decorrenza
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove ritenga che l'invalidita' non sia piu' tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, perche' sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilita' ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Resta del pari impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno rinnovabile per aggravamento dell'invalidità. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegno di superinvalidita', viene conservato il trattamento di incollocabilità in godimento, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento.
Il riconoscimento
L’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed al la incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
L'Assegno Compensativo
Ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del DPR n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per causa di guerra o di servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
L'incollocabilità erogata dall'Inail
L'assegno in questione non va confuso con l'analogo trattamento di incollocabilità riconosciuto dall'Inail nei confronti della generalità degli iscritti presso l'Inail (la cui assicurazione si rivolge prevalentemente ai lavoratori del settore privato) titolari di rendita Inail e con un'età inferiore a 65 anni. Per il sostegno erogato dall'Inail i lavoratori devono risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. E per tali conseguenze i soggetti non devono più risultare in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999). L'assegno erogato dall'Inail dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 268,37 euro al mese e viene erogato direttamente con la rendita Inail.