E' un metodo di calcolo della prestazione pensionistica basato sulle retribuzioni percepite dal lavoratore nell'arco della sua vita lavorativa
Il Metodo Retributivo
Attraverso il metodo retributivo la pensione del lavoratore è determinata prendendo come riferimento le retribuzioni che l'interessato ha percepito lungo un periodo di tempo immediatamente precedente l'accesso alla pensione. La prestazione finale è calcolata come somma di diverse quote, ciascuna relativa ad un periodo di anzianità diversa. Si tratta di un sistema di calcolo tradizionalmente più costoso per le casse pubbliche rispetto al sistema contributivo, introdotto gradualmente a partire dal 1996, in quanto per l'erogazione della prestazione non si tiene conto dell'entità dei contributi versati ma solo degli anni lavorati e dello stipendio percepito negli ultimi anni di lavoro.
Per effetto della Riforma Fornero nelle gestioni previdenziali pubbliche obbligatorie il sistema di calcolo retributivo è stato abolito per tutti i lavoratori a partire dal 1° Gennaio 2012 anche se continua ad essere applicato per determinare una parte dell'importo della pensione per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva antecedente.
Attualmente, pertanto, il metodo retributivo si applica esclusivamente pro quota: 1) ai contributi di anzianità maturati fino al 31/12/2011 per chi al 31.12.1995 poteva far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva (le anzianità successive al 2011 sono determinate con il sistema contributivo); 2) ai contributi maturati sino al 31.12.1995 per chi a tale data non poteva far valere almeno 18 anni di anzianità (le anzianità successive al 1995 sono calcolate con il sistema contributivo).
Il calcolo con il sistema retributivo
Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basa su 2 quote. La prima quota (Quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992.
La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente; degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori autonomi; e dell'ultimo anno se lavoratore del pubblico impiego. La seconda quota (Quota B) è determinata sulle anzianità contributive dal 1° Gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.
La Quota B si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico); degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi. Se il lavoratore possiede meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 la media delle retribuzioni per determinare la Quota B si amplia e ricomprende l'intero periodo lavorato successivo al 31 dicembre 1992 sino al pensionamento effettivo più gli ultimi 5 anni anteriori al 1993 se trattasi di lavoratore dipendente del settore privato (10 anni per gli autonomi). Per i lavoratori del pubblico impiego con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 il periodo di riferimento va dal 1993 alla decorrenza della pensione.
Ai fini del calcolo della retribuzione media la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pensionamento è soggetta ad una rivalutazione. Per le anzianità sino al 31.12.1992 la rivalutazione è pari all'incremento del costo della vita; per le anzianità successive è pari all'incremento del costo della vita piu' un punto percentuale all'anno. La rivalutazione delle retribuzioni avviene tramite specifici coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati ogni anno ed è riconosciuta sino all'anno precedente quello del pensionamento.
Le medie delle retribuzioni così rivalutate vengono moltiplicate per un rendimento annuo (le cd. aliquote di rendimento) che variano a seconda della retribuzione media, della collocazione temporale delle anzianità maturate (se ante 1993 o post 1993), del fondo presso il quale il lavoratore è iscritto (alcuni fondi sino al 1997 hanno concesso aliquote molto più generose rispetto a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria). Le aliquote sono generalmente pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva e decrescono al crescere della retribuzione media.
Dato che l'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni l'importo della pensione erogabile con il sistema retributivo, nel migliore dei casi, non può superare l'80% della media della retribuzione pensionabile (40 x 2% = 80%). A tal fine occorre segnalare che, con il passaggio al sistema contributivo, questo valore potrebbe essere superato per via dell'aggiunta della quota C di pensione maturata successivamente al 2011. Per tale ragione il legislatore ha imposto il cd. doppio calcolo (articolo 1, comma 707 della legge 190/2014).
La tavola sottostante mostra, quindi, un esempio di calcolo della pensione di un lavoratore dipendente del settore privato andato in pensione nel 2016 all'età di 67 anni con 42 anni e mezzo di contributi con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Il lavoratore otterrà una prestazione pensionistica frutto della somma di tre distinte quote di Pensione.
Parole Chiave: Aliquote di rendimento; Retribuzione Pensionabile; Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni; Quota A; Quota B; Quota C