Decreto Cig in Deroga, il testo del Dm 83473/2014
E' disponibile su Pensioni Oggi il decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473/2014 che modifica le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Kamsin
Com'è noto il Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi.
Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Mobilità in deroga - L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.
Zedde
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