Esodati, Quando la ricongiunzione rimette in pista la salvaguardia
Ottava Salvaguardia art 1 co.214 L. 232 11.12.2016 lett. e) -benefici in favore di lavoratori in congedo per assistenza figli con disabilità grave(DLGS n.151/2001 art 42) -Domanda presentata a INPS Trapani in data 6.2.2017 (nr. domanda 2192734000021 prot INPS nr.8200.06/02/2017.0022056) -in data 11.4.2017 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani emetteva determina nr 2133 con quale attestava la sussistenza dei requisiti di cui all'art 1 co 214 L.232/2016; -Data nascita richiedente: 30.1.1956 -Anzianità contributiva alla data del 22.3.2018 : anni 28, mesi 4, gg 28 (ex INPDAP); a questa posizione contributiva (ex INPADP) vanno aggiunti anni 2 e mesi 8 di contribuzione nel settore privato. L'INPS di Trapani ha rigettato la domanda sostenendo che per l'accoglimento della stessa occorreva aver raggiunto quota 96 alla data della domanda in quanto vigenti prima dell'entrata in vigore della L. Fornero.
Ma i requisiti ante-Fornero prevedevano l'opzione per le donne di accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 61 anni e venti anni di contributi, a prescindere dalle quote (che era una delle opzioni utilizzabili). Ho provveduto ad inserire i miei dati sul vostro form on line per la verifica del mio diritto all'accesso al beneficio ottenendo il risultato positivo. Cioè avrei diritto alla pensione con decorrenza 1 Luglio 2018. Preciso che sono tutt'ora in servizio. Sulla base di questi dati ho diritto a godere dei benefici dell'ottava salvaguardia ? Non ho ancora ricevuto la nota ufficiale di rigetto da parte dell'INPS (tale rigetto mi è stato anticipato verbalmente dal funzionario preposto). Vi ringrazio anticipatamente.
Detto questo la lettrice tuttavia può valutare un'operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, della legge 29/79 come modificato dal decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 dalla gestione pubblica alla gestione privata. L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011 prevedeva - per le lavoratrici del settore privato - un innalzamento dell'età pensionabile molto più "dolce" dal requisito anagrafico di 60 anni vigente sino al 31.12.2011 tale effettivamente da consentire, nel caso di specie, la decorrenza della pensione (di vecchiaia) al 1° Luglio 2018 e l'accesso, quindi, alla salvaguardia pensionistica. L'operazione di ricongiunzione verso l'AGO è però attualmente onerosa a seguito dell'intervento operato dal decreto legge 78/2010. Dunque andrà valutata con cura.
Buongiorno e grazie davvero per il vostro magnifico lavoro. Dopo 59 giorni di attesa e innumerevoli sollecitazioni de visu agli uffici Inps mi è arrivata finalmente la certificazione del diritto all'Ape volontario, e mi considero un fortunato, viste le disavventure capitate ad altri. Mi appresto a fare la domanda di Ape con richiesta arretrati, ma mi sorge un dubbio e chiederei un consiglio. Io ho 3 posizioni contributive: una ultraventennale del Fondo Lavoratori Dipendenti (grazie alla quale mi è stato certificato il diritto), una di 4 anni nella gestione separata e una di 51 settimane all'estero. Nel fare la domanda di pensione di vecchiaia da allegare alla domanda di Ape, devo secondo voi fare riferimento solo a quella posizione contributiva per la quale mi è stato certificato il diritto all'Ape oppure a tutte le posizioni? Grazie per l'attenzione.
Nelle more di un chiarimento da parte dell'Inps riteniamo che la domanda di pensione di vecchiaia debba essere prodotta nella gestione previdenziale in cui si effettua la valutazione (e quindi la domanda) dell'ape volontario. Dunque nel fondo pensione lavoratori dipendenti.
mia moglie è assicurata dal 01.10.1978 (all'età di 14 anni) e alla data del 01.10.2018 avrà 40 anni di contributi. Dalla data di assunzione e fino alla data del 30.10. 2012 ha lavorato come operaia nel settore tessile addetta all'uso di macchine tessile con lavoro a catena,( codice assicurazione obbligatoria contro gli infortuni codice 6322 come indicato Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011) per cui per più della metà della vita lavorativa complessiva. La mia domanda è stando al Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 può andare in pensione con 41 anni di contributi.
Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, co 199-205 della legge 232/2016 alla pensione anticipata con 41 anni di contributi possono accedere anche i lavoratori di cui al Dlgs 67/2011 - tra cui gli operai addetti alle linea di catena - a condizione che l'attività usurante sia stata svolta alternativamente per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. E' necessario altresì che risultino svolti almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. La risposta, dunque, si ritiene sia positiva. Si rammenta che l'accertamento delle condizioni e la domanda per la pensione con 41 anni di contributi deve avvenire secondo le modalità indicate dall'Inps nella Circolare 99/2017 e nella Circolare 33/2018. In particolare la occorre produrre domanda di verifica delle condizioni entro il 1° marzo (primo scaglione) o entro il 30 novembre (secondo scaglione) dell'anno in cui la lettrice matura il requisito contributivo previsto.
Buongiorno, sono nata a novembre 1956. Ho contributi versati 1496. Disoccupata dal 2010 a seguito dimissioni volontarie. Vorrei sapere se qualora venisse fatta la nona salvaguardia esodati, io potrei rientrare nella categoria esodati Cessati dal servizio x accordi unilaterali. Sono anche stata autorizzata al versamento contributi volontari nel 1992, ma non ho alcun versamento.
E' prematuro parlarne ora. Tuttavia l'esito delle elezioni dovrebbe aver riavvicinato la possibilità di una ulteriore salvaguardia pensionistica. Si vedrà nella seconda parte del 2018 se ci saranno novità al riguardo.