Agevolazioni edilizie, quando le spese si detraggono con il principio di cassa
Ho costruito, iniziando nel 2012, un nuovo garage pertinenziale all'abitazione principale (secondo garage). E' possibile fruire del bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie già con le spese sostenute da luglio 2012, anche se l'accatastamento avviene entro fine maggio 2013? Tommaso da Bari
La risposta è affermativa, a condizione che il contratto di appalto sia stato debitamente registrato e gli estremi di registrazione vengano annotati in dichiarazione dei redditi. Gli acconti per il box versati nel 2012, così come le spese di realizzazione del box sostenute nel 2012, possono essere detratti a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013 (Unico o modello 730/2013).
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale ad un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall'impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata.
La detrazione spetta anche per le spese di realizzazione del box pertinenziale su area di proprietà. Le spese pagate risultano detraibili, a condizione che siano pagate con bonifico bancario o postale e, dopo la registrazione del contratto preliminare (risoluzione n.38/E dell'8 febbraio 2008), nell'ipotesi di acquisto. Analogamente, le spese sostenute prima dell'ultimazione dei lavori possono essere detratte dall'anno di sostenimento (2012), anche se i lavori di costruzione terminano nel 2013. Gli acconti e le spese di realizzazione rilevano, infatti, ai fini della detrazione, secondo il principio di cassa (anno di pagamento), a prescindere dal momento di esecuzione dei lavori (prima o dopo il pagamento). In sostanza, le spese sono detraibili in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, per l'anno 2012.
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