Nessun acconto se si passa dalla nuova attività al regime dei minimi
Un professionista, lavoratore autonomo dall'inizio della propria attività, ha applicato «il regime delle nuove iniziative imprenditoriali» per il periodo 2010-,2011,2012. Nel 2013 transita nel nuovo regime dei minimi. A giugno 2013 verserà l'imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2012 regime nuovi iniziative. Dovrà, in tale sede, versare anche l'acconto, in quanto soggetto minimo, oppure questo obbligo non è ancora operante dato che il 2013 rappresenta il primo anno di attività con il nuovo regime? È corretto non considerare l'imposta di bollo da 1,81 euro, applicata sulle fatture clienti, quale compenso (dato che la spesa per i bolli non viene inserita tra i costi), ma gestire tale importo come conto transitorio, in quanto spesa anticipata per cliente (il rischio è, infatti, quello di sforare i 30mila euro annui per poche marche da bollo)? E' corretto non considerare tale somma nel volume d'affari? Gianmarco da Roma
Si ritiene che il contribuente non debba versare acconto per imposta sostitutiva. I regimi delle neo-attività e dei superminimi sono regimi diversi. Anche se entrambi sono assoggettati ad imposta sostitutiva, si tratta pur sempre di due diverse imposte. Per il 2013, non si ha dato storico per la sostitutiva da superminimi, mentre l'acconto sulla sostitutiva del 10% non va versato, perché nel 2013 non vi è obbligazione tributaria per tale causa.
Per quanto riguarda l'imposta di bollo addebitata al cliente, essa non puó essere considerata quale "compenso", che è l'unico componente positivo sensibile per la valutazione del tetto di 30.000 euro annui, e, quindi, si ritiene che l'incasso della medesima somma non possa rilevare ai fini dello "sforamento" rispetto al tetto citato.
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