Pensioni, L'uscita a 64 anni è solo per i contributivi puri
Nel giugno 2021 maturerò i requisiti anagrafici e contributivi per la quota 100. Vorrei andare pensione alla fine del 2022. Potrò farlo ancorché la quota 100 scade alla fine di quest'anno? Oppure devo esercitare la domanda entro la fine dell'anno.
Ho letto diversi articoli di alcuni anni fa in merito al cd. prestito pensionisitico e, in particolare, della possibilità per l'azienda di versare dei contributi aggiuntivi per aiutare la pensione del lavoratore. Questa forma di prepensionamento è ancora disponibile?
Si conferma che l'ape volontario non è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2019. Evidentemente lo strumento non ha riscosso un grande successo, per cui non è più possibile presentare domanda.
Vi scrivo per una cosa molto strana: se avessi iniziato ad avere contributi una settimana dopo, io allora andrei in pensione 3 anni prima. E' possibile? La cosa dipende da una (un'unica) settimana di contributi a fine dicembre 1995. Infatti, io ho iniziato il servizio civile (quello sostitutivo del militare, dovuto per il servizio di leva obbligatorio) il venerdì 29 dicembre 1995. Per il resto ho tutti contributi dall'1 gennaio 1996 in poi (prima i 12 mesi di servizio civile e poi l'attività lavorativa nel privato). Sia dal portale inps che dal vostro calcolatore, risulta che, ora come ora, io possa andare in pensione solo dall'1 maggio 2039 (quindi a 68 anni e 7 mesi), per "Pensione di Vecchiaia". Se invece io indico (sul vostro calcolatore) di NON avere contributi precedenti al 01 gennaio 1996, allora io potrei andare in "Pensionamento anticipato a 63 anni (Art. 24, comma 11, Dl 201/2011)" il 1 febbraio 2016, a 65 anni e 4 mesi. Come è possibile che avere contributi da prima determini l'impossibilità di andare in pensione prima (e per ben 3 anni e 3 mesi di differenza)?
Purtroppo è proprio così. Ai contributivi puri, cioè a coloro che non sono in possesso di anzianità assicurativa prima del 1996, la Riforma Fornero consente di utilizzare anche il canale a 64 anni (originariamente erano 63 ma i requisiti sono aumentati di un anno per gli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT) e 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'importo lordo non risulti inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.280 euro lordi al mese). Per chi è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, dunque, è nel sistema misto questo canale non è disponibile. Peraltro il canale anticipato non si può neanche attivare esercitando l'opzione per il calcolo contributivo di cui all'articolo 1. co 23 della legge 335/1995.