Pensioni: la proroga dell'assegno di sostegno al reddito
Ho 57 anni, ex dipendente nel settore privato (commercio), ho cessato l’ attività lavorativa in data 28 ottobre 2009 per riduzione del personale (ex art.4 e 24 legge 223/91) e messa in mobilità per tre anni,con verbale d’accordo firmato dinnanzi alla Commissione Provinciale Composizione Controversie costituita presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.
il 30 settembre 2011 ho maturato i requisiti per la pensione di anzianità (40 anni di contributi) avrei dovuto percepire la pensione con la prima finestra utile cioè il 1° gennaio 2012, sempre che rientrassi nel numero dei beneficiari della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 (10.000 unità).
In gennaio 2012 la mia domanda di pensione è stata rifiutata dall’Inps perché non rientravo nelle suddette unità.
Successivamente con le modifiche apportate alla legge 201 e 214/2011 pensavo di rientrare nei 65.000 salvaguardati, ho contattato l’Inps che mi dato questa risposta:
“ lei non puo' accedere alla pensione con decorrenza 01/2012 in quanto non è risultata tra i soggetti beneficiari della salvaguardia prevista dalla L. 122/2010.
L' art. 24 comma 14 del decreto legge 06/12/2011 n.201 prevede che le nuove disposizioni per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, delle prestazioni pensionistiche non si applicano a quei soggetti che entro il 31/12/2011 maturino i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa. Lei raggiunge i 2080 contributi settimanali alla data del 30/09/2011, di conseguenza la sua prima finestra utile è 10/2012.
La salvaguardia dei 65.000 a cui lei si riferisce stabilisce che le disposizioni i materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della l.201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti entro i limiti delle risorse stabilite, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31/12/2011.
La mia domanda è : i benifici si applicano a chi matura requisiti dopo il 31/12/2011 e non a chi li matura prima come me perché non sono rientrata nei 10.000 ?
Ho visto nella mia posizione previdenziale presso l’Inps che ha disposto il pagamento al 1°novembre la pensione con gli arretrati dal mese precedente, è possibile fare ricorso o devo compilare la richiesta della clausula di salvaguardia entro il 21 novembre p.v. per chiedere l’applicazione delle norme previgenti. Diana
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