×
Benvenuti nei Forum di Pensioni Oggi!
Dì a noi e ai nostri soci chi sei, cosa ti piace e perché sei diventato un membro di questo forum. Diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e speriamo di vederti in giro!
Dì a noi e ai nostri soci chi sei, cosa ti piace e perché sei diventato un membro di questo forum. Diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e speriamo di vederti in giro!
Quesito per il diritto alla Salvaguardia ex L. 135/2012
- mq
- Autore della discussione
- Offline
- New Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 2
- Ringraziamenti ricevuti 0
03/01/2018 12:32#46947
da mq
Quesito per il diritto alla Salvaguardia ex L. 135/2012 è stato creato da mq
Buongiorno,
mi rivolgo a tutte quelle persone che possono dare riferimenti di norme legislative, previdenziali, giudiziarie ect... riguardo al caso che sto per esporre.
Soggetto nato nel 1949 e assicurato dal 1.9.1994 al 31.12.2009 e dal 1.1.2010 al 31.3.2010 versamenti volontari nella gestione dei commercianti per un totale di 797 contributi settimanali, pari a 15 anni e 4 mesi.
Avendo maturato i requisiti per l'opzione al sistema contributivo L. 335/1995 e non potendo accedere al pensionamento perché l'importo non superava la soglia di 1,2 dell'assegno sociale, l'assicurato pensava di richiedere tale opzione prima del 65° anno per accedere regolarmente in pensione con il sistema contributivo.
Con l'entrata in vigore della L. 214/2011 ( Legge Fornero ) sono state modificate le norme per l'accesso a pensione, in particolare l'anzianità contributiva per la pensione contributiva è passata da 5 anni a 20 anni.
La stessa Legge prevede la salvaguardia di alcune categorie di assicurati fra i quali quelli che sono stati autorizzati ai versamenti volontari, prima del 6.12.2011, che continuano ad andare in pensione con le norme pre-Fornero.
Pertanto in riferimento a detta salvaguardia e alla L. 135/2012, che prorogava i requisiti pre-Fornero fino al 6.1.2015, l'assicurato a Luglio del 2013 ( prima del 65° anno di età ) presentava all'INPS istanza per l'opzione al contributivo e richiesta di riconoscimento della salvaguardia.
L'INPS rigettava la richiesta di salvaguardia con la seguente motivazione " Il soggetto non rientra tra i beneficiari della salvaguardia 135/2012 perché non sussistono i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia introdotti dall'art. 24 L. 214/2011 ".
Ad oggi l'assicurato è in causa con l'INPS perché non gli vengono riconosciuti le norme previgenti tramite la salvaguardia.
Ringrazio chi può darmi riferimenti utili da presentare in tribunale per la definizione positiva di questo caso.
mi rivolgo a tutte quelle persone che possono dare riferimenti di norme legislative, previdenziali, giudiziarie ect... riguardo al caso che sto per esporre.
Soggetto nato nel 1949 e assicurato dal 1.9.1994 al 31.12.2009 e dal 1.1.2010 al 31.3.2010 versamenti volontari nella gestione dei commercianti per un totale di 797 contributi settimanali, pari a 15 anni e 4 mesi.
Avendo maturato i requisiti per l'opzione al sistema contributivo L. 335/1995 e non potendo accedere al pensionamento perché l'importo non superava la soglia di 1,2 dell'assegno sociale, l'assicurato pensava di richiedere tale opzione prima del 65° anno per accedere regolarmente in pensione con il sistema contributivo.
Con l'entrata in vigore della L. 214/2011 ( Legge Fornero ) sono state modificate le norme per l'accesso a pensione, in particolare l'anzianità contributiva per la pensione contributiva è passata da 5 anni a 20 anni.
La stessa Legge prevede la salvaguardia di alcune categorie di assicurati fra i quali quelli che sono stati autorizzati ai versamenti volontari, prima del 6.12.2011, che continuano ad andare in pensione con le norme pre-Fornero.
Pertanto in riferimento a detta salvaguardia e alla L. 135/2012, che prorogava i requisiti pre-Fornero fino al 6.1.2015, l'assicurato a Luglio del 2013 ( prima del 65° anno di età ) presentava all'INPS istanza per l'opzione al contributivo e richiesta di riconoscimento della salvaguardia.
L'INPS rigettava la richiesta di salvaguardia con la seguente motivazione " Il soggetto non rientra tra i beneficiari della salvaguardia 135/2012 perché non sussistono i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia introdotti dall'art. 24 L. 214/2011 ".
Ad oggi l'assicurato è in causa con l'INPS perché non gli vengono riconosciuti le norme previgenti tramite la salvaguardia.
Ringrazio chi può darmi riferimenti utili da presentare in tribunale per la definizione positiva di questo caso.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
Moderatori: giorgione, cochise, Nicola54