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TFR lavoratori province pensionati per esubero
- Grenga
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23/01/2017 21:34#34266
da Grenga
TFR lavoratori province pensionati per esubero è stato creato da Grenga
X Giorgione: Ti ringrazio per la risposta che mi hai dato.....non mi è chiaro però il significato ( che sembra lessicamente logico) della nuova circolare 154/2015 dell'INPS, diramata dopo la legge di stabilità....... te ne mando un estratto per la parte che mi riguarda:
Omissis......
"Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di
lavoro associate ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili come
risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge
114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e
dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680 dell’12
novembre 2014).
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle
riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità
contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto alla
sola condizione connessa “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi” .
In considerazione della modifica normativa appena esposta, venendo temporaneamente meno
il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza associato alla possibilità per le amministrazioni e
gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle
risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con
decorrenza successiva al 2014 e con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2017, sono
sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12
novembre 2014.
Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le
prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane
fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e
di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla
pensione di anzianità anticipata.
I termini di pagamento dei Tfs e dei dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a
risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella
riassuntiva.
Si specifica inoltre che tale condizione è equiparata al raggiungimento del limite di età........
Grazie comunque per l'attenzione.....ma io ci andrei in cassazione...
Omissis......
"Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di
lavoro associate ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili come
risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge
114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e
dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680 dell’12
novembre 2014).
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle
riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità
contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto alla
sola condizione connessa “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi” .
In considerazione della modifica normativa appena esposta, venendo temporaneamente meno
il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza associato alla possibilità per le amministrazioni e
gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle
risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con
decorrenza successiva al 2014 e con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2017, sono
sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12
novembre 2014.
Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le
prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane
fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e
di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla
pensione di anzianità anticipata.
I termini di pagamento dei Tfs e dei dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a
risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella
riassuntiva.
Si specifica inoltre che tale condizione è equiparata al raggiungimento del limite di età........
Grazie comunque per l'attenzione.....ma io ci andrei in cassazione...
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