Quesito modifica sistema previdenziale, o meglio, rompicapo!

17/11/2015 01:37#21882 da giorgione
Firefox a me pare che il comma 3 non aggiunge nulla alla normativa che noi conosciamo sulla stima di vita. Quindi non è un intervento migliorativo ma solo una legificazione ulteriore. Sui primi due commi non ho avuto modo di vedere se con la riformulazione dei rinvii ci possano essere degli interventi migliorativi. Mi pare di no ma non ci metto ancora la mano sul fuoco....

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Ringraziano per il messaggio: Firefox90

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16/11/2015 08:12 - 16/11/2015 08:44#21820 da Firefox90
Giorgione, ti ringrazio della risposta ma oggi, la "speranza di vita" per i Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico è normata alla medesima maniera, ovvero con circolari interpretative di ogni Corpo che, riprendendo la Legge istitutiva disciplinano la stessa.

Ovvero piena applicabilità, per TUTTE le pensioni anticipate.

Inapplicabilità per le pensioni di vecchiaia a patto che, al raggiungimento della massima età ordinamentale si hanno i requisiti per la pensione di anzianità e si è assolta la Finestra Mobile, ovvero si hanno 60 anni e 35 anni di contributi + 12 mesi.
In quel caso NON si deve sottostare a speranza di vita.

Però, perdonami, ma se così fosse, perchè il capoverso in questione (solo quello) nella proposta di modifica specifica che sarà attuato SE vi saranno le coperture finanziarie???

Oltre a NON cambiare nulla rispetto ai pensionamenti avvenuti post istituzione "speranza di vita" cambierebbe ancora meno in futuro e quindi NON capisco perchè premettere ciò????

Un saluto

P.S. Potrebbe essere invece che vogliano toglierla, anche nei casi previsti, la speranza di vita?

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15/11/2015 16:32#21787 da giorgione
Firefox con il comma 3 stanno tentando a mio avviso di sanare una lacuna a livello legislativo: cioè l'applicabilità al comparto difesa della speranza di vita che attualmente non mi risulta normata (solo per via amministrativa). Si stanno parando il posteriore da possibili contenziosi.

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14/11/2015 10:37#21732 da Firefox90
Salve a tutti, siccome si sta modificando il Dlgs relativo all'Ordinamento della nostra categoria, considerato che la domanda è sulla comprensione di quello scritto nella proposta di modifica, ( a mio avviso con i piedi) siccome pur avendolo letto varie volte NON ne sono venuto a capo, chiedo un vostro parere in merito.

Premetto che tale eventuale modifica, è soggetta a disponibilità finanziaria e quindi dovrebbe essere migliorativa rispetto alla condizione attuale.

PRIMA

Art. 136. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

DOPO


1 Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dagli articoli 2, comma 1, e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 12 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, ed in attuazione dell’ articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’ articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’ articolo 1, comma 20, e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica sono aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

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