Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??

16/03/2016 15:37#26435 da Firefox90

fravi ha scritto: Quindi la tua è una supposizione o un dato di fatto?


Un dato di fatto!

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16/03/2016 15:31#26434 da fravi

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16/03/2016 12:49#26426 da Firefox90

fravi ha scritto: Ma da dove si rileva la non applicazione del beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 ?
Leggendo la circolare non mi pare di riscontrarlo.


Si rileva dal fatto che tale applicazione, oltre il calcolo contributivo dal 01/01/12 alla cessazione dal servizio, è ragionevole supporre (è matematica!) che farebbe lievitare il calcolo della pensione rispetto a quello TUTTO retributivo dalla data di inizio attività lavorativa sino alla pensione.

Pertanto siccome INPS ha chiarito che tra i due calcoli fatti (TUTTO retributivo e retributivo + contributivo) sarà utilizzato quello minore o, se preferisci al dipendente NON potrà in nessun caso essere erogata una pensione superiore all'ex 80% del previgente sistema, tale beneficio è di fatto inapplicabile.

Vorrei precisare che il riferimento è per coloro avevano al 31/12/95 almeno 18 anni di contributi NON raggiungendo però l'80% al 31/12/11.

Quindi è errato quello che si sente dire in giro che il "quintuplicatre"sia stato abolito!! Si rende inapplicabile a determinate condizioni.

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16/03/2016 09:39#26422 da fravi
Ma da dove si rileva la non applicazione del beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 ?
Leggendo la circolare non mi pare di riscontrarlo.

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15/03/2016 14:35 - 15/03/2016 14:37#26395 da Firefox90
Vorrei precisare che, proprio per le direttive INPS, il beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 è di fatto inapplicabile per gli ex retributivi al 31/12/11 proprio in virtù del fatto che farebbe lievitare la quota contributiva maturata dal 01/01/12 alla pensione.

Quindi siccome - sempre da direttive - INPS la pensione liquidata ai soggetti interessati dalla questione sarà quella di importo MINORE tra calcolo tutto retributivo e retributivo + contributivo, e cmq sia MAI potrà superare la max ottenibile con previgente sistema retributivo (80%) la stessa alla fine della fiera sarà calcolata interamente con previgente sistema (retributivo) e senza applicazione dei benefici di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97.

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15/03/2016 14:03#26392 da fravi
Bisogna anche ricordare che, per le forze dell'ordine, quando si va in pensione per limiti di età, alla quota del contributivo va applicato il beneficio previsto dall'art.3 c. 7 del decreto legislativo 165/97, che consiste nella maggiorazione del montante contributivo pari a 5 volte l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio (compresi i 6 scatti). Questo fa lievitare anche la quota del contributivo, quindi gli importi delle pensioni (retributiva e contributiva) da mettere a confronto sono entrambi abbastanza elevati.

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