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- Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
- Firefox90
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16/03/2016 15:37#26435
da Firefox90
Un dato di fatto!
Risposta da Firefox90 al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
fravi ha scritto: Quindi la tua è una supposizione o un dato di fatto?
Un dato di fatto!
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- fravi
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16/03/2016 15:31#26434
da fravi
Risposta da fravi al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
Quindi la tua è una supposizione o un dato di fatto?
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- Firefox90
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16/03/2016 12:49#26426
da Firefox90
Si rileva dal fatto che tale applicazione, oltre il calcolo contributivo dal 01/01/12 alla cessazione dal servizio, è ragionevole supporre (è matematica!) che farebbe lievitare il calcolo della pensione rispetto a quello TUTTO retributivo dalla data di inizio attività lavorativa sino alla pensione.
Pertanto siccome INPS ha chiarito che tra i due calcoli fatti (TUTTO retributivo e retributivo + contributivo) sarà utilizzato quello minore o, se preferisci al dipendente NON potrà in nessun caso essere erogata una pensione superiore all'ex 80% del previgente sistema, tale beneficio è di fatto inapplicabile.
Vorrei precisare che il riferimento è per coloro avevano al 31/12/95 almeno 18 anni di contributi NON raggiungendo però l'80% al 31/12/11.
Quindi è errato quello che si sente dire in giro che il "quintuplicatre"sia stato abolito!! Si rende inapplicabile a determinate condizioni.
Risposta da Firefox90 al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
fravi ha scritto: Ma da dove si rileva la non applicazione del beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 ?
Leggendo la circolare non mi pare di riscontrarlo.
Si rileva dal fatto che tale applicazione, oltre il calcolo contributivo dal 01/01/12 alla cessazione dal servizio, è ragionevole supporre (è matematica!) che farebbe lievitare il calcolo della pensione rispetto a quello TUTTO retributivo dalla data di inizio attività lavorativa sino alla pensione.
Pertanto siccome INPS ha chiarito che tra i due calcoli fatti (TUTTO retributivo e retributivo + contributivo) sarà utilizzato quello minore o, se preferisci al dipendente NON potrà in nessun caso essere erogata una pensione superiore all'ex 80% del previgente sistema, tale beneficio è di fatto inapplicabile.
Vorrei precisare che il riferimento è per coloro avevano al 31/12/95 almeno 18 anni di contributi NON raggiungendo però l'80% al 31/12/11.
Quindi è errato quello che si sente dire in giro che il "quintuplicatre"sia stato abolito!! Si rende inapplicabile a determinate condizioni.
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16/03/2016 09:39#26422
da fravi
Risposta da fravi al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
Ma da dove si rileva la non applicazione del beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 ?
Leggendo la circolare non mi pare di riscontrarlo.
Leggendo la circolare non mi pare di riscontrarlo.
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15/03/2016 14:35 - 15/03/2016 14:37#26395
da Firefox90
Risposta da Firefox90 al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
Vorrei precisare che, proprio per le direttive INPS, il beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97 è di fatto inapplicabile per gli ex retributivi al 31/12/11 proprio in virtù del fatto che farebbe lievitare la quota contributiva maturata dal 01/01/12 alla pensione.
Quindi siccome - sempre da direttive - INPS la pensione liquidata ai soggetti interessati dalla questione sarà quella di importo MINORE tra calcolo tutto retributivo e retributivo + contributivo, e cmq sia MAI potrà superare la max ottenibile con previgente sistema retributivo (80%) la stessa alla fine della fiera sarà calcolata interamente con previgente sistema (retributivo) e senza applicazione dei benefici di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97.
Quindi siccome - sempre da direttive - INPS la pensione liquidata ai soggetti interessati dalla questione sarà quella di importo MINORE tra calcolo tutto retributivo e retributivo + contributivo, e cmq sia MAI potrà superare la max ottenibile con previgente sistema retributivo (80%) la stessa alla fine della fiera sarà calcolata interamente con previgente sistema (retributivo) e senza applicazione dei benefici di cui all'art. 3 comma 7 del Dlgs 165/97.
Ultima Modifica 15/03/2016 14:37 da Firefox90.
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15/03/2016 14:03#26392
da fravi
Risposta da fravi al topic Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??
Bisogna anche ricordare che, per le forze dell'ordine, quando si va in pensione per limiti di età, alla quota del contributivo va applicato il beneficio previsto dall'art.3 c. 7 del decreto legislativo 165/97, che consiste nella maggiorazione del montante contributivo pari a 5 volte l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio (compresi i 6 scatti). Questo fa lievitare anche la quota del contributivo, quindi gli importi delle pensioni (retributiva e contributiva) da mettere a confronto sono entrambi abbastanza elevati.
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