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Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
- REVELLI
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24/03/2021 19:04#73130
da REVELLI
Risposta da REVELLI al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
buonasera ho postato il post precedente ma non ho avuto risposta; per caso qualcuno ha casi di affidamento incarichi a pensionato nello stesso ente di appartenenza ?
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- REVELLI
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03/03/2021 22:34#72834
da REVELLI
Risposta da REVELLI al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
Spero di accodarmi alla domanda e risposta precedenti.
Avrei un altra domanda sempre relativa allo svolgimento di attività lavorativa dopo la pensione.
L'Ente di appartenenza può conferire al pensionato, un incarico dopo il periodo pensionistico? e se si in quali termini e quali sono i riferimenti da applicare?
Grazie per la risposta
Avrei un altra domanda sempre relativa allo svolgimento di attività lavorativa dopo la pensione.
L'Ente di appartenenza può conferire al pensionato, un incarico dopo il periodo pensionistico? e se si in quali termini e quali sono i riferimenti da applicare?
Grazie per la risposta
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- Nicola54
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19/11/2020 08:25#71284
da Nicola54
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Risposta da Nicola54 al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
Questo il comma 16ter da lei citato:
"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
_________________________________________________________
Questo non significa che il dipendente pubblico non possa prestare attività lavorativa dopo la decorrenza pensioistica.
Il divieto di "pantouflage" o "revolving doors"(usano sempre la parole inglesi perché sono di moda) si propone il fine istituzionale da parte del dipendente pubblico, di trasparenza e, in particolare, quello di evitare conflitti di interesse.
"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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Questo non significa che il dipendente pubblico non possa prestare attività lavorativa dopo la decorrenza pensioistica.
Il divieto di "pantouflage" o "revolving doors"(usano sempre la parole inglesi perché sono di moda) si propone il fine istituzionale da parte del dipendente pubblico, di trasparenza e, in particolare, quello di evitare conflitti di interesse.
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- cochise
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18/11/2020 20:06#71282
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
Ma l'art citato si riferisce al cumulo impieghi non pensione /lavoro.
Leggilo bene
Leggilo bene
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- REVELLI
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18/11/2020 18:27 - 18/11/2020 18:38#71281
da REVELLI
Risposta da REVELLI al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
In base alla norma relativa al c.d. Pantouflage. La legge n. 190/2012, ha inserito all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter.
Ma ho delle perplessità .
Ma ho delle perplessità .
Ultima Modifica 18/11/2020 18:38 da REVELLI.
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- Nicola54
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14/11/2020 15:08#71203
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic Dipendenti pubblici - Lavoro dopo la pensione
L’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6
agosto 2008, n. 133, (allegato 1) dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Lei, come dipendente pubblica, è assicurata presso le forme esclusive dell'assicurazione obbligatoria.
La pensione anticipata "quota 100" prevede per espressa legge il divieto di cumulo fino al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata precoci prevede per espressa legge il divieto di cumulo fino al perfezionamento teorico contributivo per la pensione anticipata.
Chi le ha detto che non può cumulare?
In base a quale riferimento legislativo?
agosto 2008, n. 133, (allegato 1) dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Lei, come dipendente pubblica, è assicurata presso le forme esclusive dell'assicurazione obbligatoria.
La pensione anticipata "quota 100" prevede per espressa legge il divieto di cumulo fino al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata precoci prevede per espressa legge il divieto di cumulo fino al perfezionamento teorico contributivo per la pensione anticipata.
Chi le ha detto che non può cumulare?
In base a quale riferimento legislativo?
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