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Esodati
- crucitti
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30/10/2014 15:54#8711
da crucitti
Risposta da crucitti al topic Esodati
Si,naturalmente sono quotista,e con l'aumento di tre mesi della aspettative di vita avvenuto nel luglio del 2011 il requisito penionistico mi è slittato di tre mesi passando dal 01/12/2014 al 01/03/2015 portando la decorrenza del pagamento della pensione dalla data inizialmente prevista del 01/12/2015 al 01/03/2016.Titolare di prestazione a carico del Fondo di settore dal 01/12/2010 e sino al 01/12/2015.Sono in attesa di chiarimenti anche dall'INPS , cui ho inviato richiesta tramite il Servizio INPS risponde.Investirò della questione un patronato anche perchè la sede INPS di competenza(Reggio Calabria)non dà risposte esaustive.
Grazie e saluti
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- giorgione
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30/10/2014 13:08#8702
da giorgione
Collaboro con il patronato INAS di Padova
Risposta da giorgione al topic Esodati
Il prolungamento del Vocred per la speranza di vita va segnalato, piu' che altro per sicurezza, all'Inps direzione prestazioni straordinarie sostegno al reddito in quanto non sempre queste procedure vengono fatte in automatico.
Ma è necessario che ti rechi da un patronato per verificare prima di tutto se devi beneficiare di questa normativa (si applica solo se per effetto dell'ADV non maturi un diritto a pensione entro il periodo massimo di assistenza del fondo). In pratica ti possono coprire i 3 mesi di slittamento dell'ADV se sei un quotista.
Non va confusa con l'assistenza dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 che invece copre le finestre mobili.
Un abbraccione
Ma è necessario che ti rechi da un patronato per verificare prima di tutto se devi beneficiare di questa normativa (si applica solo se per effetto dell'ADV non maturi un diritto a pensione entro il periodo massimo di assistenza del fondo). In pratica ti possono coprire i 3 mesi di slittamento dell'ADV se sei un quotista.
Non va confusa con l'assistenza dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 che invece copre le finestre mobili.
Un abbraccione
Collaboro con il patronato INAS di Padova
Ringraziano per il messaggio: crucitti
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30/10/2014 12:30#8695
da crucitti
Questo messaggio ha un file allegato.
Esodati è stato creato da crucitti
CON DECORRENZA 01/12/2010 MI VENIVA LIQUIDATO L'ASSEGNO STRAORDINARIO ,PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,CATEGORIA VOCRED N°01000100 CON SCADENZA AL 01/12/2015,COME DA LETTERA RACCOMANDATA INPS DEL 07/02/2011, A TALE DATA INFATTI MATURAVANO I REQUISITI PER LA PENSIONE.
A SEGUITO DELLE VARIAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA MI PERVENIVA UNA PRIMA COMUNICAZIONE INPS DEL 30/07/2012 QUALE POSSIBILE BENEFICIARIO DI SALVAGUARDIA(DECRETO MIN.1°GIUGNO 2012).
TALE SALVAGUARDIA VENIVA CONFERMATA CON LETTERA DEL 01/02/2013 QUALE TITOLARE DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ DI SETTORE CREDITO ALLA DATA DEL 04/12/2011.
IN DATA 10/10/2014 MI PERVENIVA UN,ULTERIORE LETTERA DELL'INPS NELLA QUALE MI COMUNICAVA L'ACCESSO ALLA PENSIONE A DECORRERE DAL 01/03/2016 CON TRE MESI DI SLITTAMENTO RISPETTO ALLA ORIGINARIA DECORRENZA, PER EFFETTO DELL' ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL PERSONALE DEL CREDITO ORDINARIO HA DELIBERATO L'AMMISSIBILITÀ DEL PROLUNGAMENTO DELL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO, ANCHE OLTRE IL LIMITE DI DURATA MASSIMA DI 60 MESI, IN FAVORE DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI GIÀ TITOLARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2011, AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI UTILI PER OTTENERE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, CON ONERI A CARICO DELLE AZIENDE ESODANTI.
LA RICHIESTA E' LA SEGUENTE :
"PER OTTENERE IL PROLUNGAMENTO DELL'ASSEGNO VOCRED FINO ALLA NUOVA SCADENZA DOVRO' INOLTRARE UNA NUOVA RICHIESTA ALL'INPS O LA VARIAZIONE AVVERRA IN AUTOMATICO?"
Si INOLTRANO I SEGUENTI MESSAGGI INTERNI INPS:
INPS – MESSAGGIO 14 NOVEMBRE 2013, n.18488
INPS - Messaggio 14 novembre 2013, n. 18488
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Proroga della data di cessazione degli assegni straordinari categoria 027, VOCRED.
Come è noto, la legge n. 214/2011 ha previsto l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (decreto del 6 dicembre 2011) anche ai beneficiari della salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, con l’esclusione di coloro che perfezionano il requisito pensionistico con la maggiore anzianità.
A tale riguardo, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha deliberato l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori salvaguardati già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico, con oneri a carico delle aziende esodanti.
Pertanto, si è provveduto ad effettuare una lavorazione centrale degli assegni straordinari interessati, categoria 027 VOCRED, con scadenza originaria nell’anno 2013, finalizzati alle pensioni di vecchiaia e anzianità per quote, ai quali è stata prorogata la data di scadenza.
INPS - Messaggio 26 marzo 2014, n. 3591(per la parte che interessa)
RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI IN SALVAGUARDIA
Con il messaggio n. 18488 del 14 novembre 2013 è stato reso noto che, con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza), nonché del versamento della contribuzione correlata laddove necessaria per la maturazione del diritto a pensione, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti.
Al riguardo si precisa che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo.
Come è noto, la procedura FELPE, utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia, è stata implementata per consentire la rideterminazione, alla luce delle norme citate, sia della data di perfezionamento del requisito pensionistico sia della data di decorrenza ai sensi delle leggi n. 247/2007, n. 122/2010 e n. 111/2011.
Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.
Infine, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, beneficiari anche dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 (ovvero con decorrenza assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 1° maggio 2010), devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione a carico dell’azienda con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 122.
Per le modalità di gestione dei conguagli degli assegni eliminati, si rimanda alle istruzioni contenute nei messaggi n. 13970 del 31/5/2007 e n. 3563 dell’11/2/2011.
Non puoi visualizzare quest’ultimissima.
La data è troppo vecchia!
Verranno visualizzate le ultime disponibili.
Annotazione del Comitato
RICOSTITUZIONE
l'assegno straordinario può essere ricostituito solo dalla decorrenza iniziale e solo in presenza di domanda sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore.
Può essere riliquidato per :
•modificare la retribuzione
•modificare il numero di settimane
•segnalare la data di perfezionamento dei requisiti
•segnalare il diritto alla pensione in base alle nuove deroghe
((msg. 290 del 25 luglio 2003; msg. 9300 del 31 marzo 2004e msg. 13970 del 31 maggio 2007).
Si allega il File del messaggio originario 13343 del 09/08/201 Che ha dato disposizioni sulla materia.
In attesa invio Cordiali Saluti
A SEGUITO DELLE VARIAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA MI PERVENIVA UNA PRIMA COMUNICAZIONE INPS DEL 30/07/2012 QUALE POSSIBILE BENEFICIARIO DI SALVAGUARDIA(DECRETO MIN.1°GIUGNO 2012).
TALE SALVAGUARDIA VENIVA CONFERMATA CON LETTERA DEL 01/02/2013 QUALE TITOLARE DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ DI SETTORE CREDITO ALLA DATA DEL 04/12/2011.
IN DATA 10/10/2014 MI PERVENIVA UN,ULTERIORE LETTERA DELL'INPS NELLA QUALE MI COMUNICAVA L'ACCESSO ALLA PENSIONE A DECORRERE DAL 01/03/2016 CON TRE MESI DI SLITTAMENTO RISPETTO ALLA ORIGINARIA DECORRENZA, PER EFFETTO DELL' ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL PERSONALE DEL CREDITO ORDINARIO HA DELIBERATO L'AMMISSIBILITÀ DEL PROLUNGAMENTO DELL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO, ANCHE OLTRE IL LIMITE DI DURATA MASSIMA DI 60 MESI, IN FAVORE DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI GIÀ TITOLARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2011, AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI UTILI PER OTTENERE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, CON ONERI A CARICO DELLE AZIENDE ESODANTI.
LA RICHIESTA E' LA SEGUENTE :
"PER OTTENERE IL PROLUNGAMENTO DELL'ASSEGNO VOCRED FINO ALLA NUOVA SCADENZA DOVRO' INOLTRARE UNA NUOVA RICHIESTA ALL'INPS O LA VARIAZIONE AVVERRA IN AUTOMATICO?"
Si INOLTRANO I SEGUENTI MESSAGGI INTERNI INPS:
INPS – MESSAGGIO 14 NOVEMBRE 2013, n.18488
INPS - Messaggio 14 novembre 2013, n. 18488
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Proroga della data di cessazione degli assegni straordinari categoria 027, VOCRED.
Come è noto, la legge n. 214/2011 ha previsto l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (decreto del 6 dicembre 2011) anche ai beneficiari della salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, con l’esclusione di coloro che perfezionano il requisito pensionistico con la maggiore anzianità.
A tale riguardo, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha deliberato l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori salvaguardati già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico, con oneri a carico delle aziende esodanti.
Pertanto, si è provveduto ad effettuare una lavorazione centrale degli assegni straordinari interessati, categoria 027 VOCRED, con scadenza originaria nell’anno 2013, finalizzati alle pensioni di vecchiaia e anzianità per quote, ai quali è stata prorogata la data di scadenza.
INPS - Messaggio 26 marzo 2014, n. 3591(per la parte che interessa)
RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI IN SALVAGUARDIA
Con il messaggio n. 18488 del 14 novembre 2013 è stato reso noto che, con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza), nonché del versamento della contribuzione correlata laddove necessaria per la maturazione del diritto a pensione, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti.
Al riguardo si precisa che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo.
Come è noto, la procedura FELPE, utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia, è stata implementata per consentire la rideterminazione, alla luce delle norme citate, sia della data di perfezionamento del requisito pensionistico sia della data di decorrenza ai sensi delle leggi n. 247/2007, n. 122/2010 e n. 111/2011.
Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.
Infine, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, beneficiari anche dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 (ovvero con decorrenza assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 1° maggio 2010), devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione a carico dell’azienda con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 122.
Per le modalità di gestione dei conguagli degli assegni eliminati, si rimanda alle istruzioni contenute nei messaggi n. 13970 del 31/5/2007 e n. 3563 dell’11/2/2011.
Non puoi visualizzare quest’ultimissima.
La data è troppo vecchia!
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RICOSTITUZIONE
l'assegno straordinario può essere ricostituito solo dalla decorrenza iniziale e solo in presenza di domanda sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore.
Può essere riliquidato per :
•modificare la retribuzione
•modificare il numero di settimane
•segnalare la data di perfezionamento dei requisiti
•segnalare il diritto alla pensione in base alle nuove deroghe
((msg. 290 del 25 luglio 2003; msg. 9300 del 31 marzo 2004e msg. 13970 del 31 maggio 2007).
Si allega il File del messaggio originario 13343 del 09/08/201 Che ha dato disposizioni sulla materia.
In attesa invio Cordiali Saluti
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