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legge 114 / 2104
- giorgione
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04/11/2014 18:14#8910
da giorgione
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Risposta da giorgione al topic legge 114 / 2104
Alfio diamoci pure del tu.
A mio avviso il riferimento del comma 2 alle Asl non cambia le carte in tavola. Se ciò fosse vero sarebbe inutile la precisazione che il Dl 90/2014 fa con riguardo ai primari.
Infatti la stessa legge indica che il dirigente sanitario di struttura complessa (cioè i primari) è sottratto esplicitamente alla disciplina della risoluzione unilaterale della pubblica amministrazione (assieme ai magistrati e ai professori universitari). Quindi il primario può restare sul lavoro sino al 40° anno di servizio effettivo secondo i requisiti indicati dalla legge 183/2010. Nei loro confronti quindi il Dl 90/2014 non dovrebbe apportare nulla di nuovo rispetto alla vecchia disciplina.
E' chiaro che il tribunale può dare una diversa lettura della norma ma a mio avviso cio' non rispetta la ratio legis del legislatore.
Per il dirigente medico (non primario) invece la Pa potrà, con decisione motivata, collocarlo in pensione al 65° anno (a condizione che abbia raggiunto i 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) nonostante questi abbia chiesto la permanenza sino al 40° anno di servizio effettivo. Qui il Dl 90/2014 incide cambiando, leggermente, la vecchia disciplina.
A disposizione per ulteriori chiarimenti e aiuti...fammi sapere se ci sono novità al riguardo
un caro abbraccio
A mio avviso il riferimento del comma 2 alle Asl non cambia le carte in tavola. Se ciò fosse vero sarebbe inutile la precisazione che il Dl 90/2014 fa con riguardo ai primari.
Infatti la stessa legge indica che il dirigente sanitario di struttura complessa (cioè i primari) è sottratto esplicitamente alla disciplina della risoluzione unilaterale della pubblica amministrazione (assieme ai magistrati e ai professori universitari). Quindi il primario può restare sul lavoro sino al 40° anno di servizio effettivo secondo i requisiti indicati dalla legge 183/2010. Nei loro confronti quindi il Dl 90/2014 non dovrebbe apportare nulla di nuovo rispetto alla vecchia disciplina.
E' chiaro che il tribunale può dare una diversa lettura della norma ma a mio avviso cio' non rispetta la ratio legis del legislatore.
Per il dirigente medico (non primario) invece la Pa potrà, con decisione motivata, collocarlo in pensione al 65° anno (a condizione che abbia raggiunto i 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) nonostante questi abbia chiesto la permanenza sino al 40° anno di servizio effettivo. Qui il Dl 90/2014 incide cambiando, leggermente, la vecchia disciplina.
A disposizione per ulteriori chiarimenti e aiuti...fammi sapere se ci sono novità al riguardo
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- allfio
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04/11/2014 09:17#8888
da allfio
legge 114 / 2104 è stato creato da allfio
egr. dott. Giorgione,
La ringrazio della tempestiva ed esauriente risposta che ha fornito alla mia domanda ovvero il 21 ottobre scorso ha posto un quesito circa l'età pensionabile di un dirigente medico incaricato di una struttura complessa che sta già usufruendo della proroga al mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010
Tuttavia mi resta un dubbio circa la applicabilità o meno del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 114/2014 in quanto la norma cita che la revoca si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 , tra cui, purtroppo, sono inserite anche le ASL del SSN.
Anche perchè recentemente a Napoli il giudice del lavoro ha rigettato la richiesta del mantenimanto in servzio in un caso analogo in quanto ha disposto che tutti i dipendenti in servizio in regime di prorogatio restano sino al 31 Ottobre 2014 proprio come recita il comma 2 dell'artiocolo1 della Legge 114/2014.
Può togliermi quest'ultimo dubbio? La saluto cordialmente.
allfio
La ringrazio della tempestiva ed esauriente risposta che ha fornito alla mia domanda ovvero il 21 ottobre scorso ha posto un quesito circa l'età pensionabile di un dirigente medico incaricato di una struttura complessa che sta già usufruendo della proroga al mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010
Tuttavia mi resta un dubbio circa la applicabilità o meno del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 114/2014 in quanto la norma cita che la revoca si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 , tra cui, purtroppo, sono inserite anche le ASL del SSN.
Anche perchè recentemente a Napoli il giudice del lavoro ha rigettato la richiesta del mantenimanto in servzio in un caso analogo in quanto ha disposto che tutti i dipendenti in servizio in regime di prorogatio restano sino al 31 Ottobre 2014 proprio come recita il comma 2 dell'artiocolo1 della Legge 114/2014.
Può togliermi quest'ultimo dubbio? La saluto cordialmente.
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