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Meccanismo di calcolo requisiti reddituali assegno sociale sostitutivo
- Renzo88
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23/12/2024 17:49 - 23/12/2024 18:31#79284
da Renzo88
Meccanismo di calcolo requisiti reddituali assegno sociale sostitutivo è stato creato da Renzo88
Buongiorno,
chiedo un aiuto per comprende il meccanismo con cui INPS valuta il requisito reddituale per la concessione della prestazione dell'assegno sociale sostitutivo.
Mia madre è invalida 100% dal 1992 con indennità di accompagnamento (legge 104/92 commi 1 e 3). Ha sempre percepito l'assegno di invalidità, trasformato, al compimento del 65° anno, in assegno sociale sostitutivo.
L'INPS ha emesso un provvedimento di indebito per l'assegno sociale sostitutivo percepito nel 2023 per superamento dei limiti reddituali.
Questa la motivazione con cui l'INPS ha giustificato il provvedimento:
"In applicazione, infatti, al messaggio hermes n. 1688 del 2022, per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata tenendo conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, la somma dei redditi da casellario dell'anno 2023 e dei redditi di altra natura dell'anno 2022 (tra i quali sono da considerarsi anche i redditi derivanti da pensioni estere) supera il limite previsto dalla normativa per l'erogazione della pensione di inabilità civile per l'anno 2023."
Seguendo lo schema indicato dall'INPS l'interessata ha dichiarato i seguenti redditi:
Redditi da casellario 2023 (pensione di reversibilità): € 16.237,00 (reddito lordo da CU2024)
Reddito da pensione estera 2022 € 1.333,00
Redditi da terreni 2022 € 47,00
Totale redditi € 17.617,00
Nel calcolo su esposto non è stato inserito il reddito dell'abitazione in cui vive in quanto non rilevante.
Per il 2023 il limite di reddituale per gli invalidi civili totali per il mantenimento della prestazione è di € 17.920,00.
Nel 2023 l'interessata ha dichiarato inoltre deduzioni per € 2.346, di cui l'INPS non tiene conto nel calcolo, con la seguente motivazione:
"gli oneri deducibili sono esclusi dal calcalo dei redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile."
Per quanto a mia conoscenza per le prestazioni di invalidità civile i redditi da considerare sono quelli imponibili ai fini IRPEF al netto delle deduzioni (messaggio hermes n. 1688 del 2022 e messaggio INPS hermes 2075 del 18-07-2023) come indicato anche a pagina 17 della Guida Campagna RED 2024 – Redditi 2023 dove si legge:
"Al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 septies, D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, D.M. 31 ottobre 1992, n. 553). La base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità civile, al netto degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR(DPR 22 dicembre 1986 n. 917), come precisato dal messaggio INPS n. 4107/2023"
Qualcuno è in grado di spiegare il meccanismo e soprattutto se le motivazioni fornite dall'INPS sono fondate?
Grazie
Renzo
chiedo un aiuto per comprende il meccanismo con cui INPS valuta il requisito reddituale per la concessione della prestazione dell'assegno sociale sostitutivo.
Mia madre è invalida 100% dal 1992 con indennità di accompagnamento (legge 104/92 commi 1 e 3). Ha sempre percepito l'assegno di invalidità, trasformato, al compimento del 65° anno, in assegno sociale sostitutivo.
L'INPS ha emesso un provvedimento di indebito per l'assegno sociale sostitutivo percepito nel 2023 per superamento dei limiti reddituali.
Questa la motivazione con cui l'INPS ha giustificato il provvedimento:
"In applicazione, infatti, al messaggio hermes n. 1688 del 2022, per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata tenendo conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, la somma dei redditi da casellario dell'anno 2023 e dei redditi di altra natura dell'anno 2022 (tra i quali sono da considerarsi anche i redditi derivanti da pensioni estere) supera il limite previsto dalla normativa per l'erogazione della pensione di inabilità civile per l'anno 2023."
Seguendo lo schema indicato dall'INPS l'interessata ha dichiarato i seguenti redditi:
Redditi da casellario 2023 (pensione di reversibilità): € 16.237,00 (reddito lordo da CU2024)
Reddito da pensione estera 2022 € 1.333,00
Redditi da terreni 2022 € 47,00
Totale redditi € 17.617,00
Nel calcolo su esposto non è stato inserito il reddito dell'abitazione in cui vive in quanto non rilevante.
Per il 2023 il limite di reddituale per gli invalidi civili totali per il mantenimento della prestazione è di € 17.920,00.
Nel 2023 l'interessata ha dichiarato inoltre deduzioni per € 2.346, di cui l'INPS non tiene conto nel calcolo, con la seguente motivazione:
"gli oneri deducibili sono esclusi dal calcalo dei redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile."
Per quanto a mia conoscenza per le prestazioni di invalidità civile i redditi da considerare sono quelli imponibili ai fini IRPEF al netto delle deduzioni (messaggio hermes n. 1688 del 2022 e messaggio INPS hermes 2075 del 18-07-2023) come indicato anche a pagina 17 della Guida Campagna RED 2024 – Redditi 2023 dove si legge:
"Al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 septies, D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, D.M. 31 ottobre 1992, n. 553). La base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità civile, al netto degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR(DPR 22 dicembre 1986 n. 917), come precisato dal messaggio INPS n. 4107/2023"
Qualcuno è in grado di spiegare il meccanismo e soprattutto se le motivazioni fornite dall'INPS sono fondate?
Grazie
Renzo
Ultima Modifica 23/12/2024 18:31 da Renzo88.
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